Art. 2.
   Modifiche all'Art. 2, comma 1, della legge regionale n. 3/2004

    1.  Il  comma 1  dell'Art.  2  della legge regionale n. 3/2004 e'
sostituito dal seguente:
    «1.  Gli incentivi finanziari vengono concessi annualmente, entro
l'anno finanziario di riferimento, nei limiti della disponibilita' di
bilancio.  Gli incentivi finanziari destinati a unioni di comuni ed a
comunita' montane non hanno limiti temporali di durata. Gli incentivi
finanziari  per  le altre forme associative hanno durata di sei anni.
Gli  incentivi  finanziari destinati alle fusioni di comuni hanno una
durata di dieci anni.».