Art. 3.
        Modifiche all'Art. 7 della legge regionale n. 3/2004

    1.  Al  comma 1  dell'Art.  7  della legge regionale n. 3/2004 le
parole:  «agli  articoli 27,  30,  31  e  32»  sono  sostituite dalle
seguenti: «agli articoli 30 e 31».
    2.  Il  comma 2  dell'Art.  7  della legge regionale n. 3/2004 e'
abrogato.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Piemonte.
      Torino, 24 maggio 2006
                               BRESSO

   (Omissis).