Art. 3. Modifiche all'Art. 7 della legge regionale n. 3/2004 1. Al comma 1 dell'Art. 7 della legge regionale n. 3/2004 le parole: «agli articoli 27, 30, 31 e 32» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 30 e 31». 2. Il comma 2 dell'Art. 7 della legge regionale n. 3/2004 e' abrogato. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Torino, 24 maggio 2006 BRESSO (Omissis).