Art. 10.
                      Disposizioni transitorie

    1.  Fino alla data di insediamento del Consiglio direttivo di cui
all'Art.  5,  le  funzioni  gestionali  sono esercitate dal Consiglio
direttivo  dell'Ente  di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali
del  Lago  Maggiore  in  carica  alla data di entrata in vigore della
presente legge.
    2.  Fino  all'approvazione  del  piano  d'area, gli interventi di
modificazione  dello  stato  attuale  dei luoghi, ad esclusione degli
interventi  di  cui  all'Art. 13, comma 3, lettere a), b) e c), della
legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo), come
modificato dall'Art. 16 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 61,
sono  soggetti  ad autorizzazione della provincia di Novara. E' fatta
salva ogni altra autorizzazione prevista per legge.
    3.  Fino  alla approvazione del piano di assestamento forestale i
tagli  boschivi  sono soggetti alla disciplina stabilita dall'Art. 12
della  legge  regionale  4 settembre 1979, n. 57 (Norme relative alla
gestione del patrimonio forestale).