Art. 10. Disposizioni transitorie 1. Fino alla data di insediamento del Consiglio direttivo di cui all'Art. 5, le funzioni gestionali sono esercitate dal Consiglio direttivo dell'Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali del Lago Maggiore in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Fino all'approvazione del piano d'area, gli interventi di modificazione dello stato attuale dei luoghi, ad esclusione degli interventi di cui all'Art. 13, comma 3, lettere a), b) e c), della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo), come modificato dall'Art. 16 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 61, sono soggetti ad autorizzazione della provincia di Novara. E' fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge. 3. Fino alla approvazione del piano di assestamento forestale i tagli boschivi sono soggetti alla disciplina stabilita dall'Art. 12 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 (Norme relative alla gestione del patrimonio forestale).