Art. 6.
                        Norme di salvaguardia

    1.  Nel  territorio  della  Riserva  naturale  orientata di Monte
Solivo e' vietato:
      a) aprire  e  coltivare cave ad eccezione di quelle finalizzate
al  ripristino  ambientale  e  paesaggistico ed alla ricostruzione di
aree  di  interesse naturalistico ed ecologico individuate e promosse
dall'Ente di gestione oppure previste, dal piano d'area;
      b) aprire e gestire discariche.
    2.  La  costruzione  di  nuove  strade  e l'ampliamento di quelle
esistenti  sono consentiti esclusivamente in funzione delle attivita'
agricole e fotestali e delle finalita' istitutive dell'area protetta.
    3.  L'uso  del  suolo  e  l'edificabilita'  sono  consentiti  nel
rispetto  delle  finalita'  istitutive  e sono disciplinati nel piano
d'area.
    4.  Le  norme relative all'utilizzo del patrimonio forestale sono
stabilite  in  apposito  piano  di  assestamento  forestale  ai sensi
dell'Art. 24 della legge regionale n. 12/1990.
    5.  Per  le  specie  faunistiche  presenti  nell'area protetta ed
elencate nell'allegato D, lettera a) del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  357/1997, si applicano i divieti e le disposizioni di
cui  all'Art.  8,  commi 1,  2  e 3 del citato decreto del Presidente
della Repubblica.
    6.  L'esercizio  dell'attivita'  venatoria  all'interno dell'area
protetta  e'  vietato. Sono consentiti gli interventi di riequilibrio
faunistico  ed ambientale disciplinati dalla legge regionale 8 giugno
1989,  n.  36  (Interventi  finalizzati  a  raggiungere  e conservare
l'equilibrio  faunistico  ed ambientale nelle aree istituite a Parchi
naturali, Riserve naturali ed Aree attrezzate), come modificata dalla
legge regionale 22 febbraio 1993, n. 6.
    7.  L'utilizzo e la fruizione della Riserva sono disciplinati con
legge  regionale  ai  sensi  dell'Art.  28  della  legge regionale n.
12/1990.