Art. 6. Norme di salvaguardia 1. Nel territorio della Riserva naturale orientata di Monte Solivo e' vietato: a) aprire e coltivare cave ad eccezione di quelle finalizzate al ripristino ambientale e paesaggistico ed alla ricostruzione di aree di interesse naturalistico ed ecologico individuate e promosse dall'Ente di gestione oppure previste, dal piano d'area; b) aprire e gestire discariche. 2. La costruzione di nuove strade e l'ampliamento di quelle esistenti sono consentiti esclusivamente in funzione delle attivita' agricole e fotestali e delle finalita' istitutive dell'area protetta. 3. L'uso del suolo e l'edificabilita' sono consentiti nel rispetto delle finalita' istitutive e sono disciplinati nel piano d'area. 4. Le norme relative all'utilizzo del patrimonio forestale sono stabilite in apposito piano di assestamento forestale ai sensi dell'Art. 24 della legge regionale n. 12/1990. 5. Per le specie faunistiche presenti nell'area protetta ed elencate nell'allegato D, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997, si applicano i divieti e le disposizioni di cui all'Art. 8, commi 1, 2 e 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica. 6. L'esercizio dell'attivita' venatoria all'interno dell'area protetta e' vietato. Sono consentiti gli interventi di riequilibrio faunistico ed ambientale disciplinati dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 (Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali ed Aree attrezzate), come modificata dalla legge regionale 22 febbraio 1993, n. 6. 7. L'utilizzo e la fruizione della Riserva sono disciplinati con legge regionale ai sensi dell'Art. 28 della legge regionale n. 12/1990.