Art. 9. S a n z i o n i 1. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'Art. 6, comma 1, lettere a) e b), e' punita con sanzioni amministrative da un minimo di euro millecinquecento ad un massimo di euro tremila per ogni dieci metri cubi di materiale rimosso o depositato. 2. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 6, commi 2 e 3, e 10, comma 2, e' punita con le sanzioni previste dalle leggi in materia urbanistica. 3. L'inosservanza delle disposizioni del piano di assestamento forestale e di cui all'Art. 10, comma 3, e' punita con le sanzioni amministrative previste dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale. 4. L'inosservanza delle disposizioni relative all'esercizio dell'attivita' venatoria e' punita con le sanzioni previste dalle leggi in materia di tutela e di gestione della fauna selvatica. 5. L'inosservanza delle disposizioni richiamate ai commi 1, 2 e 3, oltre ad essere punite con le sanzioni amministrative previste, comportano l'obbligo del ripristino, che deve essere realizzato in conformita' alle disposizioni formulate in apposito provvedimento della provincia di Novara, ai sensi dell'Art. 94, comma 3, lettera a), della legge regionale n. 44/2000. 6. L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge sono disciplinati dal capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e dalla legge regionale 2 marzo 1984, n. 15 (Procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative inerenti alle violazioni in materia di Parchi naturali, Riserve naturali o Aree attrezzate).