Art. 9.
                           S a n z i o n i

    1.  L'inosservanza delle disposizioni di cui all'Art. 6, comma 1,
lettere a)  e  b), e' punita con sanzioni amministrative da un minimo
di euro millecinquecento ad un massimo di euro tremila per ogni dieci
metri cubi di materiale rimosso o depositato.
    2.  L'inosservanza  delle  disposizioni  di  cui agli articoli 6,
commi 2  e 3, e 10, comma 2, e' punita con le sanzioni previste dalle
leggi in materia urbanistica.
    3.  L'inosservanza  delle  disposizioni del piano di assestamento
forestale  e  di  cui all'Art. 10, comma 3, e' punita con le sanzioni
amministrative  previste  dalle  prescrizioni di massima e di polizia
forestale.
    4.   L'inosservanza  delle  disposizioni  relative  all'esercizio
dell'attivita'  venatoria  e'  punita  con le sanzioni previste dalle
leggi in materia di tutela e di gestione della fauna selvatica.
    5.  L'inosservanza  delle disposizioni richiamate ai commi 1, 2 e
3,  oltre  ad  essere punite con le sanzioni amministrative previste,
comportano  l'obbligo  del  ripristino, che deve essere realizzato in
conformita'  alle  disposizioni  formulate  in apposito provvedimento
della   provincia   di   Novara,  ai  sensi  dell'Art.  94,  comma 3,
lettera a), della legge regionale n. 44/2000.
    6.   L'accertamento   delle  violazioni  e  l'applicazione  delle
sanzioni  previste  dalla presente legge sono disciplinati dal capo I
della  legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e
dalla   legge   regionale  2 marzo  1984,  n.  15  (Procedimento  per
l'applicazione delle sanzioni amministrative inerenti alle violazioni
in materia di Parchi naturali, Riserve naturali o Aree attrezzate).