(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 28 dell'11 luglio 2006) IL CONSIGLIO PROVINCIALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1. Campo di applicazione 1. E' vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di quelli privati non aperti a utenti o al pubblico. 2. E' altresi' vietato fumare nei luoghi aperti di pertinenza delle scuole per l'infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado e di ogni altra struttura per giovani. 3. I luoghi e le strutture di cui al comma 2, sono definiti con regolamento di esecuzione.