(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
    della Regione Trentino-Alto Adige n. 28 dell'11 luglio 2006)
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            ha approvato
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
    1.  E'  vietato  fumare nei locali chiusi, ad eccezione di quelli
privati non aperti a utenti o al pubblico.
    2.  E'  altresi'  vietato  fumare nei luoghi aperti di pertinenza
delle scuole per l'infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado e di
ogni altra struttura per giovani.
    3.  I  luoghi e le strutture di cui al comma 2, sono definiti con
regolamento di esecuzione.