Art. 2.
                               Deroghe
    1.  Nei  locali chiusi di cui all'Art. 1, comma 1, possono essere
riservate a chi fuma una o piu' aree, come tali contrassegnate.
    2.  Nei locali di cui al comma 1, il totale delle superfici delle
aree  riservate  a  chi fuma deve comunque essere inferiore al totale
delle  superfici  delle  aree  riservate  ai  non  fumatori.  Le aree
riservate  a  chi  fuma  devono  essere  dotate  di  impianti  per la
ventilazione ed il ricambio d'aria regolarmente funzionanti.
    3. La struttura e la dimensione dei locali e delle aree di cui al
comma 1,  devono  essere  adeguate  ai  requisiti igienici, tecnici e
strutturali, disciplinati con regolamento di esecuzione.
    4.  Permane  il  divieto di fumare in tutte le aree sin tanto che
non siano state completate le operazioni di adeguamento.
    5.  Non  e'  consentito creare aree per chi fuma nelle scuole per
l'infanzia,  nelle  scuole  di  ogni  ordine  e grado e in ogni altra
struttura  per  giovani  e nei locali di cui all'Art. 1, comma 1, nei
quali  vengono  somministrati pasti. Nel regolamento di esecuzione e'
individuata  la  tipologia  sia  di  tali  locali,  sia dei pasti ivi
somministrati.