Art. 2. Deroghe 1. Nei locali chiusi di cui all'Art. 1, comma 1, possono essere riservate a chi fuma una o piu' aree, come tali contrassegnate. 2. Nei locali di cui al comma 1, il totale delle superfici delle aree riservate a chi fuma deve comunque essere inferiore al totale delle superfici delle aree riservate ai non fumatori. Le aree riservate a chi fuma devono essere dotate di impianti per la ventilazione ed il ricambio d'aria regolarmente funzionanti. 3. La struttura e la dimensione dei locali e delle aree di cui al comma 1, devono essere adeguate ai requisiti igienici, tecnici e strutturali, disciplinati con regolamento di esecuzione. 4. Permane il divieto di fumare in tutte le aree sin tanto che non siano state completate le operazioni di adeguamento. 5. Non e' consentito creare aree per chi fuma nelle scuole per l'infanzia, nelle scuole di ogni ordine e grado e in ogni altra struttura per giovani e nei locali di cui all'Art. 1, comma 1, nei quali vengono somministrati pasti. Nel regolamento di esecuzione e' individuata la tipologia sia di tali locali, sia dei pasti ivi somministrati.