Art. 5.
                        Modifica dell'Art. 50
                della legge provinciale 5 marzo 2001,
                     n. 7 e successive modifiche
    1.  Il comma 5 dell'Art. 50 della legge provinciale 5 marzo 2001,
n. 7, e' cosi' sostituito:
    «5.  Ai  concorsi pubblici per l'accesso alla dirigenza sanitaria
di fascia economica A, banditi nelle singole discipline, sono ammessi
i  candidati  in  possesso  del relativo diploma di specializzazione.
Sono  ammessi  altresi'  i  candidati  in  possesso  del  diploma  di
specializzazione in una disciplina equipollente o affine.».
    2.  Dopo  il comma 5 dell'Art. 50 della legge provinciale 5 marzo
2001, n. 7, e' inserito il seguente comma:
    «5-bis. Per la durata di cinque anni dall'entrata in vigore della
presente  legge  e'  possibile  l'assunzione  a tempo determinato dei
dirigenti   sanitari   nella  fascia  economica  B,  per  urgenti  ed
improrogabili   esigenze  di  servizio,  nonche'  per  le  assunzioni
relative alle sostituzioni.».
    3.  Il comma 6 dell'Art. 50 della legge provinciale 5 marzo 2001,
n. 7, e' cosi' sostituito:
    «6.  La  disciplina di cui ai commi 5 e 5-bis, trova applicazione
in  quanto  compatibile  con  le  previsioni  dei  vigenti  contratti
collettivi.  Al  personale assunto mediante concorso bandito entro il
31 marzo  2006,  viene  attribuito il trattamento economico di cui al
comma 2.  In  caso di assunzione viene comunque data la precedenza al
personale   in   possesso   della   specializzazione  nella  relativa
disciplina o in quella equipollente o affine.».