Art. 5. Modifica dell'Art. 50 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7 e successive modifiche 1. Il comma 5 dell'Art. 50 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e' cosi' sostituito: «5. Ai concorsi pubblici per l'accesso alla dirigenza sanitaria di fascia economica A, banditi nelle singole discipline, sono ammessi i candidati in possesso del relativo diploma di specializzazione. Sono ammessi altresi' i candidati in possesso del diploma di specializzazione in una disciplina equipollente o affine.». 2. Dopo il comma 5 dell'Art. 50 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e' inserito il seguente comma: «5-bis. Per la durata di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge e' possibile l'assunzione a tempo determinato dei dirigenti sanitari nella fascia economica B, per urgenti ed improrogabili esigenze di servizio, nonche' per le assunzioni relative alle sostituzioni.». 3. Il comma 6 dell'Art. 50 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e' cosi' sostituito: «6. La disciplina di cui ai commi 5 e 5-bis, trova applicazione in quanto compatibile con le previsioni dei vigenti contratti collettivi. Al personale assunto mediante concorso bandito entro il 31 marzo 2006, viene attribuito il trattamento economico di cui al comma 2. In caso di assunzione viene comunque data la precedenza al personale in possesso della specializzazione nella relativa disciplina o in quella equipollente o affine.».