Art. 11. Terreni occupati da costruzioni abusive 1. I terreni che ritornano nella disponibilita' dell'AR.S.I.A.M. a seguito di revoca o rinuncia o azioni giudiziarie, e la cui destinazione agricola di cui all'Art. 10 risulti irrimediabilmente compromessa dalla realizzazione di opere abusive, sono considerati non piu' utilizzabili ai fini agricoli e, pertanto, alienabili ai sensi dell'Art. 11 della legge n. 386/1976, indipendentemente dall'esito della pratica di sanatoria attivata presso il comune competente.