Art. 11.
               Terreni occupati da costruzioni abusive
    1.  I terreni che ritornano nella disponibilita' dell'AR.S.I.A.M.
a  seguito  di  revoca  o  rinuncia  o  azioni  giudiziarie, e la cui
destinazione  agricola  di  cui all'Art. 10 risulti irrimediabilmente
compromessa  dalla  realizzazione  di opere abusive, sono considerati
non  piu'  utilizzabili  ai  fini agricoli e, pertanto, alienabili ai
sensi   dell'Art.  11  della  legge  n.  386/1976,  indipendentemente
dall'esito  della  pratica  di  sanatoria  attivata  presso il comune
competente.