Art. 12.
                       Criteri di assegnazione
    1.  Le  unita'  produttive  in  disponibilita'  e  non utilizzate
direttamente dall'AR.S.I.A.M., vengono alienate al prezzo determinato
dalla  competente  Agenzia  del territorio prioritariamente in favore
dei  confinanti  in  possesso  dei  requisiti di legge, sulla base di
criteri stabiliti dalla stessa Agenzia ed alle condizioni di acquisto
riferito ai requisiti soggettivi dell'acquirente.
    2.  Nel  caso  in  cui  l'area  e'  richiesta in concessione o in
vendita da soggetti singoli o societa' senza fine di lucro per uso di
interesse collettivo, la vendita viene effettuata con la procedura di
cui  al  comma 1  ed  il  prezzo  ridotto  del 50% di quello definito
dall'agenzia del territorio.
    3.  In  caso  di  mancato  esercizio  della  prelazione i terreni
saranno messi in vendita all'asta.