Art. 12. Criteri di assegnazione 1. Le unita' produttive in disponibilita' e non utilizzate direttamente dall'AR.S.I.A.M., vengono alienate al prezzo determinato dalla competente Agenzia del territorio prioritariamente in favore dei confinanti in possesso dei requisiti di legge, sulla base di criteri stabiliti dalla stessa Agenzia ed alle condizioni di acquisto riferito ai requisiti soggettivi dell'acquirente. 2. Nel caso in cui l'area e' richiesta in concessione o in vendita da soggetti singoli o societa' senza fine di lucro per uso di interesse collettivo, la vendita viene effettuata con la procedura di cui al comma 1 ed il prezzo ridotto del 50% di quello definito dall'agenzia del territorio. 3. In caso di mancato esercizio della prelazione i terreni saranno messi in vendita all'asta.