Art. 13. Cessioni a cooperative agricole 1. Le cessioni a cooperative agricole e loro consorzi, di terreni destinati e utilizzati a sede di impianti collettivi, degli impianti stessi e loro pertinenze sono effettuate, con vincolo di destinazione decennale, al prezzo stabilito dalla competente agenzia del territorio, ridotto di un terzo, sempreche' l'area sia stata effettivamente utilizzata nell'ultimo triennio da attivita' agricole e annesse.