Art. 13.
                   Cessioni a cooperative agricole
    1. Le cessioni a cooperative agricole e loro consorzi, di terreni
destinati  e utilizzati a sede di impianti collettivi, degli impianti
stessi e loro pertinenze sono effettuate, con vincolo di destinazione
decennale,   al   prezzo   stabilito  dalla  competente  agenzia  del
territorio,   ridotto  di  un  terzo,  sempreche'  l'area  sia  stata
effettivamente  utilizzata nell'ultimo triennio da attivita' agricole
e annesse.