Art. 14. Immobili suscettibili di utilizzazioni complementari all'agricoltura, forestali o extra-agricole 1. Le opere, i terreni ed i fabbricati di riforma fondiaria destinati o destinabili ad uso di pubblico generale interesse, ovvero «a fini di assistenza di educazione e di culto e ad uso di interesse collettivo e di servizi di trasporto e turismo non utilizzabili direttamente dall'AR.S.I.A.M., possono essere trasferiti gratuitamente previa approvazione della giunta regionale, in proprieta' agli enti pubblici, agli enti assistenziali riconosciuti, a enti ecclesiastici che ne facciano richiesta. A tal fine l'agenzia predisporra' un elenco degli immobili che si intendono trasferire». 2. Gli immobili non ricompresi nell'elenco di cui al comma 1, ovvero quelli ricompresi nell'elenco di cui non sia richiesto il trasferimento gratuito entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sono alienati mediante ricorso a procedura concorsuale di gara pubblica al prezzo base fissato dalla competente agenzia del territorio. 3. Per l'alienazione di opere, terreni e fabbricati, non ricompresi nell'elenco di cui al comma 1, non si fa luogo alla procedura concorsuale ove il bene sia richiesto in cessione, al prezzo stabilito dalla competente agenzia del territorio ridotto al 50%, da enti pubblici, da enti assistenziali riconosciuti o da enti ecclesiastici e da associazioni senza fine di lucro. 4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, e' autorizzata l'alienazione a favore degli attuali possessori al prezzo di vendita determinato dalla sommatoria dei seguenti importi: a) il valore di stima determinato dall'agenzia del territorio, al netto delle migliorie effettivamente apportate, purche' documentata con perizia giurata la relativa spesa; b) la somma dei canoni concessori o d'uso, come determinati dall'agenzia del territorio, e delle spese sostenute a qualunque titolo dall'ERSAM e dall'AR.S.I.A.M., nonche' quelle per oneri relativi a eventuali misurazioni, misure catastali o frazionamenti, resisi necessari per la definizione dell'atto di vendita. 5. Si intendono attuali possessori, oltre i soggetti titolari di precedente atto di concessione, o loro eredi, quanti altri hanno conseguito, senza violenza o clandestinita', la disponibilita' materiale del bene almeno cinque anni prima dell'entrata in vigore della presente legge. 6. A richiesta dell'acquirente, il pagamento del prezzo puo' essere dilazionato sino a due terzi del suo importo, in dieci annualita' costanti maggiorate del saggio d'interesse legale corrente all'atto della stipula, con iscrizione di ipoteca nei modi di legge. Al prezzo base fissato dall'Agenzia del territorio, ai possessori da almeno 10 anni, e' applicato l'abbattimento di un terzo del prezzo d'acquisto. 7. Ove il bene da cedere sia stato interessato da violazioni delle norme in materia urbanistica, la cessione prescinde dalla intervenuta o meno sanatoria e il relativo prezzo di cui al comma precedente e' determinato in relazione al valore attuale del bene, al netto dell'incremento derivante dalle opere abusive realizzate. 8. Ai concessionari o locatari di fabbricati destinati ad uso di prima casa anche dei propri eredi, che siano in regola con il pagamento dei relativi canoni, come determinati dal cessato ente di sviluppo e successivamente aggiornati dall'agenzia del territorio, si applica l'abbattimento del 40 per cento del prezzo d'acquisto, come determinato dall'agenzia del territorio, ai sensi del comma 10 dell'articolo unico della legge 24 dicembre 1993, n.560.