Art. 14.
Immobili suscettibili di utilizzazioni complementari all'agricoltura,
                     forestali o extra-agricole
    1.  Le  opere,  i  terreni  ed  i fabbricati di riforma fondiaria
destinati o destinabili ad uso di pubblico generale interesse, ovvero
«a  fini di assistenza di educazione e di culto e ad uso di interesse
collettivo  e  di  servizi  di  trasporto  e turismo non utilizzabili
direttamente     dall'AR.S.I.A.M.,    possono    essere    trasferiti
gratuitamente   previa   approvazione   della  giunta  regionale,  in
proprieta'  agli enti pubblici, agli enti assistenziali riconosciuti,
a  enti ecclesiastici che ne facciano richiesta. A tal fine l'agenzia
predisporra' un elenco degli immobili che si intendono trasferire».
    2.  Gli  immobili  non  ricompresi nell'elenco di cui al comma 1,
ovvero  quelli  ricompresi  nell'elenco  di  cui non sia richiesto il
trasferimento  gratuito  entro  un  anno dall'entrata in vigore della
presente   legge,   sono   alienati   mediante  ricorso  a  procedura
concorsuale  di gara pubblica al prezzo base fissato dalla competente
agenzia del territorio.
    3.   Per  l'alienazione  di  opere,  terreni  e  fabbricati,  non
ricompresi  nell'elenco  di  cui  al  comma 1,  non  si fa luogo alla
procedura  concorsuale  ove  il  bene  sia  richiesto in cessione, al
prezzo  stabilito  dalla competente agenzia del territorio ridotto al
50%,  da  enti pubblici, da enti assistenziali riconosciuti o da enti
ecclesiastici e da associazioni senza fine di lucro.
    4.  In  deroga  a  quanto  previsto  dal  comma 2, e' autorizzata
l'alienazione  a favore degli attuali possessori al prezzo di vendita
determinato dalla sommatoria dei seguenti importi:
      a)  il valore di stima determinato dall'agenzia del territorio,
al   netto   delle   migliorie   effettivamente   apportate,  purche'
documentata con perizia giurata la relativa spesa;
      b)  la  somma  dei  canoni concessori o d'uso, come determinati
dall'agenzia  del  territorio,  e  delle  spese sostenute a qualunque
titolo  dall'ERSAM  e  dall'AR.S.I.A.M.,  nonche'  quelle  per  oneri
relativi  a  eventuali misurazioni, misure catastali o frazionamenti,
resisi necessari per la definizione dell'atto di vendita.
    5.  Si intendono attuali possessori, oltre i soggetti titolari di
precedente  atto  di  concessione,  o  loro eredi, quanti altri hanno
conseguito,   senza  violenza  o  clandestinita',  la  disponibilita'
materiale  del  bene  almeno cinque anni prima dell'entrata in vigore
della presente legge.
    6.  A  richiesta  dell'acquirente,  il  pagamento del prezzo puo'
essere  dilazionato  sino  a  due  terzi  del  suo  importo, in dieci
annualita' costanti maggiorate del saggio d'interesse legale corrente
all'atto  della stipula, con iscrizione di ipoteca nei modi di legge.
Al  prezzo base fissato dall'Agenzia del territorio, ai possessori da
almeno  10  anni,  e' applicato l'abbattimento di un terzo del prezzo
d'acquisto.
    7.  Ove  il  bene  da  cedere sia stato interessato da violazioni
delle  norme  in  materia  urbanistica,  la  cessione prescinde dalla
intervenuta  o  meno  sanatoria  e  il  relativo  prezzo  di  cui  al
comma precedente  e'  determinato  in relazione al valore attuale del
bene,   al   netto  dell'incremento  derivante  dalle  opere  abusive
realizzate.
    8.  Ai concessionari o locatari di fabbricati destinati ad uso di
prima  casa  anche  dei  propri  eredi,  che  siano  in regola con il
pagamento  dei  relativi canoni, come determinati dal cessato ente di
sviluppo e successivamente aggiornati dall'agenzia del territorio, si
applica  l'abbattimento  del 40 per cento del prezzo d'acquisto, come
determinato  dall'agenzia  del  territorio,  ai  sensi  del  comma 10
dell'articolo unico della legge 24 dicembre 1993, n.560.