Art. 16.
Spese   per  la  formalizzazione  degli  atti  e  destinazione  somme
                             introitate
    1.  Le  spese  per la formalizzazione degli atti di trasferimento
del diritto di proprieta' degli immobili, di cui alla presente legge,
sono a carico dei cessionari.
    2.  Le somme introitate dall'AR.S.I.A.M., ai sensi della presente
legge, sono reimpiegate dall'Agenzia per lo svolgimento delle proprie
attivita' istituzionali, ad eccezione di quelle relative alle rate di
ammortamento  del  prezzo  dei  poderi e delle quote in scadenza dopo
l'entrata  in  vigore  della  legge  n.  386/1976  e rientranti nelle
fattispecie  di  cui  al  precedente  Art. 3, da versare al Ministero
dell'economia e delle finanze.
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Molise.
      Campobasso, 7 luglio 2006
                                IORIO