Art. 16. Spese per la formalizzazione degli atti e destinazione somme introitate 1. Le spese per la formalizzazione degli atti di trasferimento del diritto di proprieta' degli immobili, di cui alla presente legge, sono a carico dei cessionari. 2. Le somme introitate dall'AR.S.I.A.M., ai sensi della presente legge, sono reimpiegate dall'Agenzia per lo svolgimento delle proprie attivita' istituzionali, ad eccezione di quelle relative alle rate di ammortamento del prezzo dei poderi e delle quote in scadenza dopo l'entrata in vigore della legge n. 386/1976 e rientranti nelle fattispecie di cui al precedente Art. 3, da versare al Ministero dell'economia e delle finanze. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise. Campobasso, 7 luglio 2006 IORIO