Art. 2. Definizione rapporti per la cessione di unita' produttive e loro pertinenze 1. La definitiva cessione in favore di manuali coltivatori, singoli o associati, dei terreni e delle relative pertinenze destinati alla costituzione di imprese agricole diretto-coltivatrici e' effettuata sulla base del prezzo determinato secondo le modalita' di cui al successivo Art. 3, a condizione che il richiedente risulti in possesso dei seguenti requisiti: a) risulti possessore dell'unita' produttiva oggetto della cessione gia' dalla data del 23 giugno 1976, corrispondente alla data di entrata in vigore della legge n. 386/1976; b) sia stata riconosciuta dai competenti uffici la qualifica di lavoratore manuale della terra ai sensi dell'Art. 16 della legge 12 maggio 1950, n. 230, o siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'Art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 9, che definisce l'imprenditore agricolo professionale. 2. I terreni e le relative pertinenze non posseduti alla data del 23 giugno 1976 sono alienati in favore degli attuali possessori, in base a titolo di legge o a situazione di fatto consolidata da almeno un quinquennio, al prezzo e alle condizioni di cui al successivo Art. 4, purche' al richiedente sia stata riconosciuta la qualifica di manuale lavoratore della terra di cui al comma 1 lettera b) del presente articolo. 3. All'accertamento del possesso dei requisiti previsti dai commi 1 e 2 provvedono le competenti strutture dell'AR.S.I.A.M. preposte alla gestione delle attivita' di Riforma Fondiaria anche sulla base della documentazione esistente agli atti del soppresso E.R.S.AM., dell'Ispettorato provinciale per l'agricoltura o degli enti mutualistici e assicurativi o di altri uffici pubblici, ovvero mediante dichiarazione resa da almeno due testimoni ai sensi dell'Art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni, verificata da parte degli uffici dell'agenzia. 4. In caso l'originario possessore sia deceduto o comunque ceduto il possesso, la cessione puo' aver luogo, al prezzo e alle condizioni di cui all'Art. 3 o all'Art. 4, in favore dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 dell'Art. 7 della legge 29 maggio 1967, n. 379 (discendente diretto dell'originario possessore, coniuge o altro avente diritto), sempre che al soggetto richiedente sia stata riconosciuta la qualifica di manuale lavoratore della terra di cui al punto 1 lettera b) del presente articolo.