Art. 2.
Definizione  rapporti  per  la  cessione  di unita' produttive e loro
                             pertinenze
    1.  La  definitiva  cessione  in  favore  di manuali coltivatori,
singoli   o  associati,  dei  terreni  e  delle  relative  pertinenze
destinati  alla costituzione di imprese agricole diretto-coltivatrici
e'  effettuata sulla base del prezzo determinato secondo le modalita'
di  cui al successivo Art. 3, a condizione che il richiedente risulti
in possesso dei seguenti requisiti:
      a) risulti  possessore  dell'unita'  produttiva  oggetto  della
cessione gia' dalla data del 23 giugno 1976, corrispondente alla data
di entrata in vigore della legge n. 386/1976;
      b) sia stata riconosciuta dai competenti uffici la qualifica di
lavoratore  manuale  della  terra  ai  sensi dell'Art. 16 della legge
12 maggio  1950,  n. 230, o siano in possesso dei requisiti stabiliti
dall'Art.  1  del  decreto  legislativo  29 marzo  2004,  n.  9,  che
definisce l'imprenditore agricolo professionale.
    2. I terreni e le relative pertinenze non posseduti alla data del
23 giugno  1976  sono alienati in favore degli attuali possessori, in
base  a titolo di legge o a situazione di fatto consolidata da almeno
un quinquennio, al prezzo e alle condizioni di cui al successivo Art.
4,  purche'  al  richiedente  sia  stata riconosciuta la qualifica di
manuale  lavoratore  della  terra  di  cui  al comma 1 lettera b) del
presente articolo.
    3.  All'accertamento  del  possesso  dei  requisiti  previsti dai
commi 1  e  2  provvedono  le  competenti  strutture dell'AR.S.I.A.M.
preposte  alla  gestione  delle  attivita' di Riforma Fondiaria anche
sulla  base  della  documentazione  esistente agli atti del soppresso
E.R.S.AM.,  dell'Ispettorato  provinciale  per  l'agricoltura o degli
enti  mutualistici  e assicurativi o di altri uffici pubblici, ovvero
mediante   dichiarazione  resa  da  almeno  due  testimoni  ai  sensi
dell'Art.  47  del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
28 dicembre  2000  e  successive  modificazioni,  verificata da parte
degli uffici dell'agenzia.
    4. In caso l'originario possessore sia deceduto o comunque ceduto
il possesso, la cessione puo' aver luogo, al prezzo e alle condizioni
di  cui  all'Art. 3 o all'Art. 4, in favore dei soggetti indicati nei
commi 1   e  2  dell'Art.  7  della  legge  29 maggio  1967,  n.  379
(discendente  diretto  dell'originario  possessore,  coniuge  o altro
avente  diritto),  sempre  che  al  soggetto  richiedente  sia  stata
riconosciuta la qualifica di manuale lavoratore della terra di cui al
punto 1 lettera b) del presente articolo.