Art. 3.
Determinazione    dei  prezzi  e  modalita' di versamento delle somme
dovute per l'acquisizione dei beni posseduti prima del 23 giugno 1976
    1.  Il  prezzo  di  vendita in favore dei soggetti individuati ai
sensi  dell'Art.  2,  comma 1,  e'  determinato  dalla sommatoria dei
seguenti importi:
      a)  l'indennita'  di espropriazione corrisposta al proprietario
originario ridotta di un terzo;
      b)  la  somma corrispondente ai due terzi dei costi delle opere
realizzate dall'Ente di Sviluppo, al netto dei contributi statali;
      c) i pagamenti di indennita' miglioratorie per lodo arbitrali e
effettuati dall'Ente di Sviluppo, maggiorati degli interessi legali.
    2.  Oltre al prezzo determinato ai sensi del comma 1, lettere a),
b)  e  c),  devono  essere  versati  in  favore  dell'AR.S.I.A.M. gli
interessi  sulle  somme di cui alle lettere a) e b), in base al piano
di ammortamento trentennale con decorrenza dalla data del rapporto di
fatto,  predisposto  dall'ufficio  dell'agenzia  preposto,  le  somme
relative ai debiti gravanti sul fondo per oneri fondiari o per debiti
poderali  non  rimborsati  all'ente  di  sviluppo,  nonche'  le spese
sostenute   per  oneri  relativi  ad  eventuali  misurazioni,  misure
catastali   o  frazionamenti  resisi  necessari  per  la  definizione
dell'atto.
    3.  Il  prezzo  e  le  condizioni  di  vendita di cui al presente
articolo sono  validi  se  il  richiedente esprime il proprio assenso
alla stipula del contratto entro sei mesi dalla data di comunicazione
del  prezzo da parte dei competenti uffici dell'agenzia. Decorso tale
termine  valgono  il  prezzo  e  le  condizioni  di vendita stabiliti
dall'Art. 4.
    4.  Ove  l'unita'  o  la  quota  poderale  da  cedere siano state
interessate da opere complementari e funzionali alla coltivazione del
fondo,  realizzate  in violazione delle norme in materia urbanistica,
la cessione e' subordinata alla sanatoria di legge ed il prezzo viene
determinato  al netto dell'incremento di valore derivante dalle opere
abusive realizzate dal possessore.