Art. 3. Determinazione dei prezzi e modalita' di versamento delle somme dovute per l'acquisizione dei beni posseduti prima del 23 giugno 1976 1. Il prezzo di vendita in favore dei soggetti individuati ai sensi dell'Art. 2, comma 1, e' determinato dalla sommatoria dei seguenti importi: a) l'indennita' di espropriazione corrisposta al proprietario originario ridotta di un terzo; b) la somma corrispondente ai due terzi dei costi delle opere realizzate dall'Ente di Sviluppo, al netto dei contributi statali; c) i pagamenti di indennita' miglioratorie per lodo arbitrali e effettuati dall'Ente di Sviluppo, maggiorati degli interessi legali. 2. Oltre al prezzo determinato ai sensi del comma 1, lettere a), b) e c), devono essere versati in favore dell'AR.S.I.A.M. gli interessi sulle somme di cui alle lettere a) e b), in base al piano di ammortamento trentennale con decorrenza dalla data del rapporto di fatto, predisposto dall'ufficio dell'agenzia preposto, le somme relative ai debiti gravanti sul fondo per oneri fondiari o per debiti poderali non rimborsati all'ente di sviluppo, nonche' le spese sostenute per oneri relativi ad eventuali misurazioni, misure catastali o frazionamenti resisi necessari per la definizione dell'atto. 3. Il prezzo e le condizioni di vendita di cui al presente articolo sono validi se il richiedente esprime il proprio assenso alla stipula del contratto entro sei mesi dalla data di comunicazione del prezzo da parte dei competenti uffici dell'agenzia. Decorso tale termine valgono il prezzo e le condizioni di vendita stabiliti dall'Art. 4. 4. Ove l'unita' o la quota poderale da cedere siano state interessate da opere complementari e funzionali alla coltivazione del fondo, realizzate in violazione delle norme in materia urbanistica, la cessione e' subordinata alla sanatoria di legge ed il prezzo viene determinato al netto dell'incremento di valore derivante dalle opere abusive realizzate dal possessore.