Art. 4.
Determinazione  dei  prezzi  e  modalita'  di  versamento  per i beni
                  posseduti dopo il 23 giugno 1976
    1.  Il  prezzo  di  vendita in favore dei soggetti individuati ai
sensi  dell'Art. 2, comma 2, e' determinato valutando la qualita' del
terreno  riferita  all'epoca  dell'esproprio  sulla  base  dei valori
agricoli   medi   della   Commissione  tecnica  provinciale  espropri
competente  per  territorio,  con  riferimento all'anno di inizio del
possesso  dell'unita'  produttiva, maggiorando  il  relativo  importo
degli  interessi  legali relativi agli ultimi cinque anni e del costo
rivalutato  delle  eventuali  opere  realizzate dall'Ente di sviluppo
dopo tale data.
    2.  Oltre  al  prezzo  determinato  ai  sensi del comma 1, devono
essere versate in favore dell'AR.S.I.A.M. le somme relative ai debiti
gravanti  sul  fondo  per  oneri  fondiari,  per  debiti poderali non
rimborsati  all'Ente  di  sviluppo  e  per  pagamenti  di  indennita'
miglioratorie    per   lodo   arbitrale   effettuati   dallo   stesso
Ente, maggiorati  degli  interessi legali, nonche' le spese sostenute
per  o-neri  relativi  ad  eventuali  misurazioni, misure catastali o
frazionamenti, resisi necessari per la definizione dell'atto.
    3.   Per   il   pagamento   del   prezzo   dovuto,  su  richiesta
dell'acquirente  puo' essere concessa una dilazione al tasso legale e
per  una  durata  massima di dieci anni con iscrizione di ipoteca nei
modi di legge.
    4.  Il  prezzo  e  le  condizioni  di  vendita di cui al presente
articolo sono  validi  se  il  richiedente esprime il proprio assenso
alla stipula del contratto entro sei mesi dalla data di comunicazione
del  prezzo  da  parte dei competenti uffici dell'AR.S.I.A.M. Decorso
tale   termine,   il   fondo   ritorna   nella  piena  disponibilita'
dell'Agenzia.
    5.  Ove  l'unita'  poderale  o  la  quota  da  cedere siano state
interessate da opere complementari e funzionali alla coltivazione del
fondo,  realizzate  in violazione delle norme in materia urbanistica,
la cessione e' subordinata alla sanatoria di legge ed il prezzo viene
determinato  al netto dell'incremento di valore derivante dalle opere
abusive realizzate dal possessore.