Art. 4. Determinazione dei prezzi e modalita' di versamento per i beni posseduti dopo il 23 giugno 1976 1. Il prezzo di vendita in favore dei soggetti individuati ai sensi dell'Art. 2, comma 2, e' determinato valutando la qualita' del terreno riferita all'epoca dell'esproprio sulla base dei valori agricoli medi della Commissione tecnica provinciale espropri competente per territorio, con riferimento all'anno di inizio del possesso dell'unita' produttiva, maggiorando il relativo importo degli interessi legali relativi agli ultimi cinque anni e del costo rivalutato delle eventuali opere realizzate dall'Ente di sviluppo dopo tale data. 2. Oltre al prezzo determinato ai sensi del comma 1, devono essere versate in favore dell'AR.S.I.A.M. le somme relative ai debiti gravanti sul fondo per oneri fondiari, per debiti poderali non rimborsati all'Ente di sviluppo e per pagamenti di indennita' miglioratorie per lodo arbitrale effettuati dallo stesso Ente, maggiorati degli interessi legali, nonche' le spese sostenute per o-neri relativi ad eventuali misurazioni, misure catastali o frazionamenti, resisi necessari per la definizione dell'atto. 3. Per il pagamento del prezzo dovuto, su richiesta dell'acquirente puo' essere concessa una dilazione al tasso legale e per una durata massima di dieci anni con iscrizione di ipoteca nei modi di legge. 4. Il prezzo e le condizioni di vendita di cui al presente articolo sono validi se il richiedente esprime il proprio assenso alla stipula del contratto entro sei mesi dalla data di comunicazione del prezzo da parte dei competenti uffici dell'AR.S.I.A.M. Decorso tale termine, il fondo ritorna nella piena disponibilita' dell'Agenzia. 5. Ove l'unita' poderale o la quota da cedere siano state interessate da opere complementari e funzionali alla coltivazione del fondo, realizzate in violazione delle norme in materia urbanistica, la cessione e' subordinata alla sanatoria di legge ed il prezzo viene determinato al netto dell'incremento di valore derivante dalle opere abusive realizzate dal possessore.