Art. 5. Integrazioni e pertinenze di unita' produttive 1. Eventuali quote integrative di terreno, nonche' le pertinenze (case coloniche pozzi, ecc.) delle unita' cedute, possedute alla data del 23 giugno 1976, sono alienate con le modalita' e al prezzo previsti dall'Art. 3. Le quote integrative e le pertinenze delle unita' produttive possedute dopo la medesima data sono alienate con le modalita' e al prezzo previsti dall'Art. 4.