Art. 5.
           Integrazioni e pertinenze di unita' produttive
    1.  Eventuali quote integrative di terreno, nonche' le pertinenze
(case coloniche pozzi, ecc.) delle unita' cedute, possedute alla data
del  23 giugno  1976,  sono  alienate  con  le  modalita' e al prezzo
previsti  dall'Art.  3.  Le  quote  integrative e le pertinenze delle
unita'  produttive  possedute dopo la medesima data sono alienate con
le modalita' e al prezzo previsti dall'Art. 4.