Art. 6. Affrancazioni 1. Il disposto del comma 1 dell'Art. 10 della legge n. 386/1976 si applica a favore degli eredi, oggi possessori anche quando l'assegnatario originario sia deceduto prima della data di entrata in vigore della medesima legge e, comunque, dopo aver pagato la quindicesima annualita' del prezzo di assegnazione. 2. E' riconosciuta, altresi', agli eredi legittimi dell'assegnatario la facolta' di affrancare pro-indiviso l'unita' produttiva pagando, in unica soluzione, le eventuali annualita' di ammortamento non corrisposte dal loro dante causa, nonche' tutti gli altri debiti eventualmente gravanti sull'unita' produttiva.