Art. 6.
                            Affrancazioni
    1.  Il  disposto del comma 1 dell'Art. 10 della legge n. 386/1976
si  applica  a  favore  degli  eredi,  oggi  possessori  anche quando
l'assegnatario originario sia deceduto prima della data di entrata in
vigore  della  medesima  legge  e,  comunque,  dopo  aver  pagato  la
quindicesima annualita' del prezzo di assegnazione.
    2.    E'    riconosciuta,    altresi',   agli   eredi   legittimi
dell'assegnatario  la  facolta'  di  affrancare pro-indiviso l'unita'
produttiva  pagando,  in  unica soluzione, le eventuali annualita' di
ammortamento  non corrisposte dal loro dante causa, nonche' tutti gli
altri debiti eventualmente gravanti sull'unita' produttiva.