Art. 7.
                   Limitazioni, vincoli e divieti
    1.  Le  limitazioni,  i  vincoli  e i divieti posti dalla vigente
normativa  statale e regionale in ordine ai beni di riforma fondiaria
cessano,  ove  specifiche disposizioni di legge non prevedano termini
piu'   brevi,  al  compimento  del  trentesimo  anno  dalla  data  di
assegnazione  o  dalla  data di inizio del possesso del bene da parte
del primo assegnatario o primo possessore.
    2.  Il  divieto  di  alienazione previsto dalle vigenti norme nel
caso  non siano trascorsi almeno cinque anni dalla vendita si applica
anche   nel  caso  in  cui  l'acquirente  non  abbia  beneficiato  di
agevolazioni fiscali.