Art. 7. Limitazioni, vincoli e divieti 1. Le limitazioni, i vincoli e i divieti posti dalla vigente normativa statale e regionale in ordine ai beni di riforma fondiaria cessano, ove specifiche disposizioni di legge non prevedano termini piu' brevi, al compimento del trentesimo anno dalla data di assegnazione o dalla data di inizio del possesso del bene da parte del primo assegnatario o primo possessore. 2. Il divieto di alienazione previsto dalle vigenti norme nel caso non siano trascorsi almeno cinque anni dalla vendita si applica anche nel caso in cui l'acquirente non abbia beneficiato di agevolazioni fiscali.