Art. 8.
                  Variazioni strumenti urbanistici
    1.  Nei  casi  in  cui  lo  strumento urbanistico del comune muti
l'originaria  destinazione  agricola dell'agro in cui ricade il fondo
si applicano le seguenti disposizioni:
      a) quando  non sia stato stipulato il contratto di assegnazione
e  vendita,  la  superficie  interessata al mutamento di destinazione
deve  essere alienata, preferibilmente al possessore, alle condizioni
previste dal comma 2 dell'Art. 11 della legge n. 386/1976;
      b) per  i  terreni  per  i  quali  risulti  gia'  stipulato  il
contratto di assegnazione e vendita, il mutamento di destinazione non
pregiudica  il  diritto  al  riscatto o all'affrancazione da definire
alle condizioni previste nello stesso contratto.