Art. 8. Variazioni strumenti urbanistici 1. Nei casi in cui lo strumento urbanistico del comune muti l'originaria destinazione agricola dell'agro in cui ricade il fondo si applicano le seguenti disposizioni: a) quando non sia stato stipulato il contratto di assegnazione e vendita, la superficie interessata al mutamento di destinazione deve essere alienata, preferibilmente al possessore, alle condizioni previste dal comma 2 dell'Art. 11 della legge n. 386/1976; b) per i terreni per i quali risulti gia' stipulato il contratto di assegnazione e vendita, il mutamento di destinazione non pregiudica il diritto al riscatto o all'affrancazione da definire alle condizioni previste nello stesso contratto.