Art. 9. Ripresa di possesso di Unita' produttive 1. Alla ripresa di possesso dei terreni a seguito di rinunzia, rifiuto del prezzo di vendita, revoca annullamento del contratto di vendita, sentenza favorevole, mancanza di requisiti, si procede con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'AR.S.I.A.M., sempreche' il terreno non sia stato posseduto e lavorato da oltre 10 anni da altro lavoratore esclusivo della terra, in tal caso si applicano le definizioni di cui all'Art. 2.