Art. 9.
              Ripresa di possesso di Unita' produttive
    1.  Alla  ripresa  di possesso dei terreni a seguito di rinunzia,
rifiuto  del  prezzo di vendita, revoca annullamento del contratto di
vendita,  sentenza  favorevole, mancanza di requisiti, si procede con
delibera   del   Consiglio   di   Amministrazione   dell'AR.S.I.A.M.,
sempreche'  il terreno non sia stato posseduto e lavorato da oltre 10
anni  da  altro  lavoratore  esclusivo  della  terra,  in tal caso si
applicano le definizioni di cui all'Art. 2.