Art. 12. Contributi alla diffusione di sistemi di riscaldamento a biomasse legnose 1. Al fine di favorire la diffusione dei sistemi di riscaldamento civile di cui all'Art. 11 comma 2, lettera a), sono concessi contributi in conto capitale nella misura massima del trentacinque per cento della sola spesa di acquisto, debitamente documentata, del gruppo termico, dell'accumulatore di calore e delle apparecchiature strettamente necessarie ed indispensabili al funzionamento della centrale termica, nonche' del magazzino o del serbatoio di accumulo e del sistema di estrazione e di alimentazione della biomassa legnosa. 2. Al fine di favorire la diffusione dei sistemi di riscaldamento, anche per uso agricolo-aziendale, di cui all'Art. 11, comma 2, lettera b), sono concessi contributi in conto capitale nella misura massima del quaranta per cento della sola spesa di acquisto, debitamente documentata, del gruppo termico, dell'accumulatore inerziale, del magazzino o del serbatoio di accumulo nonche' del sistema di estrazione e di alimentazione della biomassa legnosa e di tutte le apparecchiature strettamente necessarie ed indispensabili al funzionamento della caldaia. 3. La percentuale di contributo prevista ai commi 1 e 2 e' incrementata di un ulteriore dieci per cento nei seguenti casi: a) domande di contributo corredate di idonea documentazione attestante l'adesione a iniziative e/o programmi, di durata almeno triennale, di recupero, trattamento ed utilizzo delle ceneri residue dei processi di combustione; b) diretto utilizzo della biomassa legnosa prodotta all'interno dell'azienda, esclusivamente per finalita' energetiche; c) contratti di fornitura, non inferiori a cinque anni, di biomassa legnosa certificata e prodotta da societa' specializzate e operanti nella filiera legno energia. 4. Sono escluse dai contributi di cui al presente articolo le spese di natura edile e di installazione connesse alla messa in funzione dei sistemi di riscaldamento a biomasse legnose.