Art. 2.
                   Definizione di biomassa legnosa

    1.  Ai  fini della presente legge con il termine biomassa legnosa
si intende:
      a) materiale legnoso derivante da coltivazioni dedicate;
      b) materiale  legnoso  derivante da interventi selvicolturali e
da potature anche di piante e arbusti ornamentali;
      c) materiale  legnoso  derivante  da trattamenti esclusivamente
meccanici di coltivazioni agricole non dedicate;
      d) materiale derivante da lavorazioni esclusivamente meccaniche
di legno vergine, non contaminato da inquinanti.
    2.   Sono  esclusi  gli  scarti  legnosi  chimicamente  trattati,
derivanti   da   processi   di  lavorazione  quali,  in  particolare,
verniciatura, impregnazione, laccatura, incollatura.
    3.  Per gli scopi della presente legge la biomassa legnosa di cui
al comma 1 si intende ordinariamente costituita da:
      a) ciocchi o tondame da ardere;
      b) legno triturato o frantumato;
      c) legno cippato;
      d) segatura e farina di legno;
      e) assortimenti densificati, quali pellet e briquettes;
      f) ramaglia variamente allestita ed altri assortimenti.