Art. 2. Definizione di biomassa legnosa 1. Ai fini della presente legge con il termine biomassa legnosa si intende: a) materiale legnoso derivante da coltivazioni dedicate; b) materiale legnoso derivante da interventi selvicolturali e da potature anche di piante e arbusti ornamentali; c) materiale legnoso derivante da trattamenti esclusivamente meccanici di coltivazioni agricole non dedicate; d) materiale derivante da lavorazioni esclusivamente meccaniche di legno vergine, non contaminato da inquinanti. 2. Sono esclusi gli scarti legnosi chimicamente trattati, derivanti da processi di lavorazione quali, in particolare, verniciatura, impregnazione, laccatura, incollatura. 3. Per gli scopi della presente legge la biomassa legnosa di cui al comma 1 si intende ordinariamente costituita da: a) ciocchi o tondame da ardere; b) legno triturato o frantumato; c) legno cippato; d) segatura e farina di legno; e) assortimenti densificati, quali pellet e briquettes; f) ramaglia variamente allestita ed altri assortimenti.