Art. 6. Domande di contributo 1. Le domande di contributo, da presentare alla giunta regionale, devono essere corredate da un contratto di vendita della biomassa legnosa, destinata ad un impianto per la conversione energetica, a un'industria di trasformazione, oppure ad un centro di raccolta. 2. E' ammesso l'utilizzo aziendale della biomassa da parte del soggetto produttore, purche' ne sia comprovato l'impiego ai soli fini energetici. 3. La durata minima dell'impegno colturale richiesto e' di cinque anni, decorrenti dalla data di conclusione dei lavori di primo impianto o di miglioramento boschivo.