Art. 6.
                        Domande di contributo

    1. Le domande di contributo, da presentare alla giunta regionale,
devono  essere  corredate  da  un contratto di vendita della biomassa
legnosa,  destinata  ad  un impianto per la conversione energetica, a
un'industria di trasformazione, oppure ad un centro di raccolta.
    2.  E'  ammesso  l'utilizzo aziendale della biomassa da parte del
soggetto produttore, purche' ne sia comprovato l'impiego ai soli fini
energetici.
    3. La durata minima dell'impegno colturale richiesto e' di cinque
anni,  decorrenti  dalla  data  di  conclusione  dei  lavori di primo
impianto o di miglioramento boschivo.