Art. 8. Contributi alla meccanizzazione 1. Per l'acquisizione delle macchine, delle attrezzature e degli impianti di cui all'Art. 7, sono concessi contributi in conto capitale nella misura massima del cinquanta per cento delle spese, debitamente documentate, di acquisto e/o di adeguamento tecnologico degli impianti. 2. La percentuale contributiva di cui al comma 1 e' incrementata di un ulteriore quindici per cento in caso di soggetti beneficiari in possesso di certificazione di qualita'. 3. Non sono ammissibili a contributo: a) le macchine, le attrezzature e gli impianti non conformi alla normativa sulla sicurezza delle macchine; b) le spese di natura edile.