Art. 8.
                   Contributi alla meccanizzazione

    1.  Per l'acquisizione delle macchine, delle attrezzature e degli
impianti  di  cui  all'Art.  7,  sono  concessi  contributi  in conto
capitale  nella  misura  massima del cinquanta per cento delle spese,
debitamente  documentate,  di acquisto e/o di adeguamento tecnologico
degli impianti.
    2.  La percentuale contributiva di cui al comma 1 e' incrementata
di un ulteriore quindici per cento in caso di soggetti beneficiari in
possesso di certificazione di qualita'.
    3. Non sono ammissibili a contributo:
      a) le  macchine,  le  attrezzature  e gli impianti non conformi
alla normativa sulla sicurezza delle macchine;
      b) le spese di natura edile.