Regolamento  per l'attuazione degli interventi regionali previsti per
lo  sviluppo  dei  servizi e degli istituti bibliotecari e museali di
interesse  regionale  dal  titolo I della legge regionale 18 novembre
                             1976, n. 60

                               Capo I
                        Disposizioni generali

                               Art. 1.
                 Finalita' e ambito di applicazione

    1. Il presente regolamento, ai sensi dell'Art. 30, comma 1, della
legge  regionale  20 marzo  2000,  n.  7  (Testo unico delle norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e  di diritto di accesso),
definisce  i criteri e le modalita' per l'attuazione degli interventi
regionali  previsti  a  sostegno  del  funzionamento e dello sviluppo
degli  istituti bibliotecari e museali di interesse regionale nonche'
dei  relativi servizi e per la formazione degli operatori del settore
dal titolo I, capi I, II e V, della legge regionale 18 novembre 1976,
n.  60  (interventi  per  lo  sviluppo  dei  servizi e degli istituti
bibliotecari  e  museali  e  per  la  tutela degli immobili di valore
artistico,  storico  od  ambientale, degli archivi storici e dei beni
mobili  culturali  del  Friuli-Venezia  Giulia),  di seguito chiamata
legge.

                               Art. 2.
               Oggetto e destinatari degli interventi

    1.  Gli  interventi  di  cui  all'Art. 1 sono attuati mediante la
concessione di contributi destinati a promuovere e sostenere:
      a) l'istituzione,   il   funzionamento   e  lo  sviluppo  delle
biblioteche di interesse regionale;
      b) l'istituzione,  il  funzionamento e lo sviluppo dei musei di
interesse regionale;
      c) l'organizzazione  e  lo  svolgimento  di corsi di formazione
specialistica  e  di aggiornamento professionale rivolti al personale
operante  nelle biblioteche e nei musei, finalizzati al miglioramento
dell'offerta dei servizi bibliotecari e museali di interesse locale e
regionale.
    2. Ai fini del presente regolamento, si intendono per biblioteche
di interesse regionale le seguenti:
      a) le  biblioteche  dei  comuni  con  piu'  di 15.000 abitanti,
nonche'  quelle  degli enti locali che svolgono funzioni di centro di
sistema  bibliotecario a servizio di un bacino territoriale superiore
a  15.000  abitanti,  ovvero a 10.000 abitanti in ambito territoriale
montano;
      b) le  biblioteche  riconosciute tali dalla giunta regionale su
parere  del  comitato  regionale  per  le  biblioteche  di  cui  agli
articoli 1 e 2 della legge regionale 24 luglio 1986, n. 30 (modifiche
e  integrazioni  di  leggi  regionali  operanti  nel settore dei beni
culturali.  Nuovi  interventi  a favore dell'edilizia bibliotecaria e
museale),  in  considerazione  del  rilevante  valore  del patrimonio
bibliografico  in  esse  raccolto  e  della  loro funzione culturale,
scientifica,   educativa   a   servizio   dell'intera   collettivita'
regionale, distinte in:
        1) biblioteche di conservazione;
        2) biblioteche specializzate;
        3) altre biblioteche (biblioteche speciali).
    3.  Ai  fini  del presente regolamento, si intendono per musei di
interesse regionale i seguenti:
      a) i  musei  classificati  come  multipli  o  grandi,  ai sensi
dell'Art. 17 della legge;
      b) i  musei  riconosciuti tali dalla giunta regionale su parere
del  comitato  regionale per i musei di cui agli articoli 1 e 3 della
legge  regionale  n.  30/1986, in considerazione del rilevante valore
del  patrimonio  artistico,  storico o documentale in essi raccolto e
della  loro  funzione  culturale,  scientifica,  educativa a servizio
dell'intera collettivita' regionale.
    4. Possono accedere ai contributi di cui al comma 1:
        a) gli  enti  locali  proprietari,  singoli od organizzati in
consorzio  o  in  una  delle  forme  associative previste dalla legge
regionale 9 gennaio 2006, n. 1;
        b) enti   ecclesiastici,   persone   giuridiche,  istituzioni
pubbliche  e  private,  fondazioni  e  associazioni  non riconosciute
nonche'  cooperative,  con riferimento alle biblioteche e ai musei da
essi gestiti ed aperti al pubblico.
                               Capo II

              Presentazione delle domande di contributo

                               Art. 3.
             Termine per la presentazione delle domande

    1.  Le  domande  di  contributo  sono  presentate  alla direzione
centrale  istruzione,  cultura  sport e pace - Servizio conservazione
patrimonio  culturale  e gestione centro regionale di catalogazione e
restauro dei beni culturali, di seguito denominato servizio, entro il
termine del 31 gennaio dell'anno cui esse si riferiscono, fatto salvo
quanto  stabilito  dall'Art.  6, commi 2 e 3 della legge regionale n.
7/2000.
    2.  Le  domande che pervengono oltre al termine di cui al comma 1
non    sono   prese   in   considerazione   e   vengono   archiviate.
Dell'archiviazione viene data comunicazione all'interessato.

                               Art. 4.
              Modalita' di presentazione delle domande

    1.  Le  domande  di cui all'Art. 3 sono redatte in conformita' ai
modelli  di  cui agli allegati A, B e C, facenti parte integrante del
presente  regolamento,  e sono sottoscritte dal legale rappresentante
dell'ente interessato ovvero, trattandosi di domande presentate dagli
enti  locali,  dal soggetto legittimato secondo l'ordinamento interno
dell'ente proprietario.
    2.  Le  domande  dirette  all'ottenimento  dei  contributi di cui
all'Art.  2,  comma 1,  lettere a) e b) sono corredate della seguente
documentazione:
      a) programma delle attivita', con specifica illustrazione delle
singole  iniziative  che  si  prevede  di realizzare e dei servizi da
prestare al pubblico nell'anno per il quale e' presentata la domanda,
con  riferimento  alla  biblioteca  o  al  museo  per  il quale viene
richiesto il contributo;
      b) preventivo   delle   spese  previste  per  l'attuazione  del
programma  di  cui  alla lettera a), articolato nelle singole voci di
spesa, con riferimento alla tipologia indicata agli articoli 5 e 6;
      c) relazione  illustrante  le  attivita' e le iniziative svolte
nell'anno  precedente,  comprensiva  degli elementi descrittivi delle
condizioni,  delle modalita' e dell'ampiezza della fruizione da parte
del pubblico;
      d) nel  caso  di domande presentate dagli enti locali, estratto
del   bilancio   di  previsione  e  della  relazione  previsionale  e
programmatica   per   l'anno  di  riferimento,  dal  quale  risultino
stanziate   congrue  risorse  finalizzate  al  funzionamento  e  allo
sviluppo della biblioteca o del museo per il quale viene richiesto il
contributo;
      e) nel caso di domande presentate dagli enti di cui all'Art. 2,
comma 4:
        1)  dichiarazione  del  legale  rappresentante, attestante la
proprieta' della biblioteca o del museo ovvero il titolo legittimante
della   gestione   della  struttura  stessa,  nonche',  nel  caso  di
biblioteca, l'apertura gratuita al pubblico;
        2)  atto  costitutivo  e  statuto, nonche' composizione degli
organi sociali, nel caso di domande presentate da soggetti privati.
    3.  Le  domande  dirette  all'ottenimento  dei  contributi di cui
all'Art.   2,  comma 1,  lettera c)  sono  corredate  dalla  seguente
documentazione:
      a) ordinamento  e  programma analitico dell'iniziativa corsuale
con specifico riferimento a:
        1)  articolazione  delle materie con indicazione delle unita'
didattiche e delle metodologie didattiche;
        2)  requisiti di qualificazione dei docenti in relazione agli
obiettivi specifici del corso;
        3) requisiti di ammissione dei partecipanti;
      b) preventivo  delle  spese  previste, articolato nelle singole
voci di spesa, con riferimento alla tipologia indicata all'Art. 8.
    4.  In  caso  di  documentazione  incompleta,  il  servizio  puo'
richiedere  per  una  sola  volta  l'integrazione  degli  atti  o dei
documenti  necessari  ai fini istruttori. Il termine del procedimento
resta   sospeso   fino  alla  presentazione  degli  atti  integrativi
richiesti.  Qualora  questi  non pervengano entro trenta giorni dalla
richiesta, il procedimento si conclude negativamente.
                              Capo III

                      Istruttoria delle domande

                               Art. 5.
Spese  ammissibili  ai  contributi  per  le  biblioteche di interesse
                              regionale

    1.  Sono ammissibili ai contributi previsti per le biblioteche di
interesse  regionale dall'Art. 2, comma 1, lettera a) le spese aventi
ad oggetto:
      a) l'acquisto  di  libri,  riviste, periodici, giornali e altri
mezzi  e  sussidi di informazione e documentazione, anche su supporti
informatici, nonche' le relative apparecchiature
      b) la   manutenzione,   la   conservazione,   l'integrita',  la
sicurezza, la rilegatura ed il restauro del materiale bibliografico e
documentario;
      c) lavori   di  schedatura,  catalogazione  e  ordinamento  del
materiale bibliografico e documentario;
      d) l'acquisizione,   la   tutela   e   la   valorizzazione   di
testimonianze  e  documenti  di interesse locale, anche attraverso la
digitalizzazione e l'editoria elettronica;
      e) l'acquisto  di  attrezzature,  macchine  e arredi funzionali
alla conservazione e alla fruizione del patrimonio bibliografico;
      f) lo  svolgimento  e  la  pubblicazione  di  studi  e ricerche
promossi e curati dalla biblioteca;
      g) l'organizzazione  e l'allestimento di mostre bibliografiche,
storiche  e  artistiche,  nonche'  l'attuazione  di  altre iniziative
culturali  e  didattiche,  specialmente  intese alla diffusione della
lettura.
    2.  Sono  inoltre  ammissibili  anche  le  spese  destinate  alla
corresponsione della retribuzione del personale indispensabile per il
funzionamento  degli istituti bibliotecari stessi, nel limite massimo
del  50%  dell'importo totale delle spese ammesse per le finalita' di
cui al comma 1.

                               Art. 6.
 Spese ammissibili ai contributi per i musei di interesse regionale

    1.  Sono  ammissibili  ai  contributi  previsti  per  i  musei di
interesse  regionale dall'Art. 2, comma 1, lettera b) le spese aventi
ad oggetto:
      a) la   conservazione,   il   restauro   e  l'incremento  delle
collezioni e delle raccolte;
      b) lavori di catalogazione e ordinamento del materiale;
      c) l'organizzazione  e  l'allestimento di mostre scientifiche e
divulgative;
      d) l'attuazione di iniziative culturali e didattiche;
      e) la  pubblicazione di cataloghi e monografie sul patrimonio e
sull'attivita' del museo;
      f) l'acquisto  di  attrezzature,  macchine e arredi, nonche' di
apparecchiature  per  la  custodia  e la sicurezza delle collezioni e
delle raccolte;
      g) l'acquisizione,   la   tutela   e   la   valorizzazione   di
testimonianze e documenti d'interesse locale;
    2.  Sono  inoltre  ammissibili  anche  le  spese  destinate  alla
corresponsione   della   retribuzione   del  personale  straordinario
destinato  a  progetti finalizzati di valorizzazione e, limitatamente
ai  musei privati, del personale necessario a garantire l'apertura al
pubblico,  nel limite massimo del 50% dell'importo totale delle spese
ammesse per le finalita' di cui al comma 1.

                               Art. 7.
Valutazione  delle  iniziative  per la formazione degli operatori del
                               settore

    1.  Ai  fini  dell'ammissibilita'  ai  contributi previsti per la
formazione   degli   operatori  del  settore  dall'Art.  2,  comma 1,
lettera c),  l'ordinamento  ed  il  programma  dei  corsi che formano
oggetto  delle  iniziative proposte sono preliminarmente valutati, in
relazione  all'ambito  cui  attengono,  dal  comitato regionale per i
musei ovvero dal comitato regionale per le biblioteche.

                               Art. 8.
Spese ammissibili ai contributi per la formazione degli operatori del
                               settore

    1.  Sono  ammissibili  ai  contributi  previsti per la formazione
degli  operatori  dall'Art. 2, comma 1, lettera c) le spese aventi ad
oggetto:
      a) compensi e rimborsi per docenze e tutoraggio;
      b) spese per materiali didattici e di segreteria.

                               Art. 9.
        Criteri di determinazione dell'entita' dei contributi

    1.  Ai  fini  della  determinazione  dell'entita'  dei contributi
concedibili  ai  singoli  soggetti  ammessi,  ai  sensi  dell'Art. 2,
comma 1, lettere a) e b), si applicano i seguenti criteri:
      a) una  quota  non  inferiore  al  20%  della  dotazione  dello
stanziamento  e'  riservata  agli  enti  locali proprietari ammessi e
viene  ripartita  in  misura  proporzionale all'entita' delle risorse
stanziate da ciascuno di essi, nell'anno per il quale e' richiesto il
contributo, a favore del rispettivo istituto bibliotecario o museale;
      b) la  rimanente  parte  della  dotazione di stanziamento viene
cosi' ripartita:
        1) una quota pari al 50% tenendo conto della categoria in cui
i  musei sono classificati ovvero, per le biblioteche, del numero dei
rispettivi punti di distribuzione e di servizio aperti sul territorio
o delle biblioteche minori da esse coordinate;
        2)  una  quota  pari al 50% tenendo conto della consistenza e
della  qualita'  del  patrimonio  museale  o  bibliotecario  e  della
funzione  culturale  svolta  dagli  istituti, mediante l'applicazione
degli indicatori di qualita' di cui al comma 2.
    2.  Ai  fini  della valutazione degli elementi di cui al comma 1,
lettera b),  punto  2),  sono  individuati  i  seguenti indicatori di
qualita':
      a) il  livello delle funzioni di conservazione e valorizzazione
del  patrimonio  bibliotecario  e museale nonche' di promozione delle
attivita'  di  studio, didattiche e di divulgazione della conoscenza,
come  previste  per  l'anno per il quale e' richiesto il contributo e
come svolte nell'anno precedente;
      b) l'impatto  e  la  portata  delle  nuove  iniziative proposte
nell'ambito    territoriale   di   riferimento,   nonche'   la   loro
finalizzazione  o  coerenza con l'obiettivo dello sviluppo di servizi
di rete;
      c) il  volume di attivita' posto in essere nell'anno precedente
rispetto  a  quello per il quale viene richiesto il contributo, quale
risultante  in particolare dal numero e dal grado di specializzazione
del  personale  addetto, dall'entita' e dal livello di organizzazione
delle   risorse   strumentali   impiegate,   dal   numero   e   dalle
caratteristiche  dei  fruitori  coinvolti, nonche' dal numero e dalla
natura   delle  iniziative  di  diffusione  e  documentazione,  quali
rassegne,   convegni   e   pubblicazioni,   anche  prodotte  mediante
l'editoria elettronica.
    3.  La  misura  del  contributo  concedibile  per  ogni  istituto
bibliotecario  e  museale,  determinata  dalla  somma  degli  importi
risultanti  dall'applicazione dei criteri di cui al comma 1, non puo'
comunque   eccedere  il  90%  dell'importo  complessivo  delle  spese
riconosciute  ammissibili, come determinato ai sensi degli articoli 5
e  6,  al  netto  della parte eventualmente coperta da altre fonti di
finanziamento,  e  il  15%  dell'ammontare  complessivo delle risorse
annuali disponibili.
    4. Alla determinazione dell'entita' dei contributi concedibili ai
soggetti  ammessi,  ai sensi dell'Art. 2, comma 1, lettera c), per le
singole  iniziative  di  formazione  degli  operatori del settore, si
provvede   tenendo   conto   delle   caratteristiche   qualitative  e
dimensionali  delle iniziative stesse, come risultanti dagli elementi
di  cui  all'Art.  4,  comma 3,  entro  il  limite  massimo  del  90%
dell'importo  complessivo  delle spese riconosciute ammissibili, come
determinato ai sensi dell'Art. 8.
                               Capo IV

            Concessione e rendicontazione dei contributi

                              Art. 10.
            Modalita' di concessione e di rendicontazione

    1. Con il decreto di concessione puo' essere erogato, a titolo di
anticipo, un importo pari all'80% del contributo concesso.
    2.   L'importo   rimanente   viene   erogato   a   seguito  della
presentazione,   da  parte  del  beneficiario,  della  documentazione
giustificativa della spesa di cui al comma 3.
    3.  Ai fini della rendicontazione il beneficiario presenta, entro
e   non   oltre   il   mese   di  febbraio  dell'anno  succesivo,  la
documentazione   giustificativa  della  spesa,  come  prevista  dagli
articoli 41,  42  e  43  della  legge  regionale  n.  7/2000, nonche'
l'ulteriore  documentazione  eventualmente  prescritta con il decreto
medesimo.

                              Art. 11.
Controlli,  revoche  dell'erogazione  e  restituzione  degli  importi
                               erogati

    1.   Sono   sottoposti   a   verifica  ispettiva,  con  specifico
riferimento  al  riscontro  analitico della documentazione attestante
l'impiego  dei  contributi  erogati,  tutti i soggetti beneficiari di
importi  superiori  al  10%  dell'ammontare  delle  risorse stanziate
nell'esercizio in cui i contributi sono stati concessi.
    2.  Nelle  medesime forme, sono sottoposti a verifica ispettiva a
campione  i  beneficiari  di contributi di importo uguale o inferiore
alla misura indicata al comma 1.
    3.  Qualora  il  beneficiario non sia in grado di rendicontare il
contributo  ricevuto  nel  termine  e  secondo  le modalita' indicate
dall'Art. 10, il responsabile del procedimento provvede a revocare il
contributo  concesso  ed  a  richiedere  la  restituzione delle somme
erogate,  secondo  le modalita' previste dagli articoli 49 e 50 della
legge regionale n. 7/2000.
                               Capo V

                  Disposizioni transitorie e finali

                              Art. 12.
                     Modifiche della modulistica

    1.  Eventuali  modifiche  e  integrazioni dei modelli di cui agli
allegati  A,  B  e  C,  previsti  per  la  redazione delle domande di
contributo  dall'Art.  4,  sono  disposte  con  decreto del direttore
centrale, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione.

                              Art. 13.
                       Disposizione di rinvio

    1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento
si  applicano  le  norme  della  legge  regionale 20 marzo 2000, n. 7
(testo  unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e
diritto di accesso).

                              Art. 14.
                      Disposizioni transitorie

    1.  In  via  di  prima  applicazione  sono fatte salve le domande
presentate entro il termine di cui all'Art. 3, comma 1, ancorche' non
redatte  in  conformita'  ai  modelli  previsti  dall'Art. 4, purche'
integrate, ove necessario, dalla documentazione indicata all'articolo
medesimo  entro  il  termine  di  venti  giorni  dalla  richiesta del
servizio.

                              Art. 15.
                          Entrata in vigore

    1.  Il  presente regolamento entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
                     Visto, il Presidente: Illy

(Omissis)