Regolamento per l'attuazione degli interventi regionali previsti per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali di interesse regionale dal titolo I della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 Capo I Disposizioni generali Art. 1. Finalita' e ambito di applicazione 1. Il presente regolamento, ai sensi dell'Art. 30, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), definisce i criteri e le modalita' per l'attuazione degli interventi regionali previsti a sostegno del funzionamento e dello sviluppo degli istituti bibliotecari e museali di interesse regionale nonche' dei relativi servizi e per la formazione degli operatori del settore dal titolo I, capi I, II e V, della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 (interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali e per la tutela degli immobili di valore artistico, storico od ambientale, degli archivi storici e dei beni mobili culturali del Friuli-Venezia Giulia), di seguito chiamata legge. Art. 2. Oggetto e destinatari degli interventi 1. Gli interventi di cui all'Art. 1 sono attuati mediante la concessione di contributi destinati a promuovere e sostenere: a) l'istituzione, il funzionamento e lo sviluppo delle biblioteche di interesse regionale; b) l'istituzione, il funzionamento e lo sviluppo dei musei di interesse regionale; c) l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di formazione specialistica e di aggiornamento professionale rivolti al personale operante nelle biblioteche e nei musei, finalizzati al miglioramento dell'offerta dei servizi bibliotecari e museali di interesse locale e regionale. 2. Ai fini del presente regolamento, si intendono per biblioteche di interesse regionale le seguenti: a) le biblioteche dei comuni con piu' di 15.000 abitanti, nonche' quelle degli enti locali che svolgono funzioni di centro di sistema bibliotecario a servizio di un bacino territoriale superiore a 15.000 abitanti, ovvero a 10.000 abitanti in ambito territoriale montano; b) le biblioteche riconosciute tali dalla giunta regionale su parere del comitato regionale per le biblioteche di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 24 luglio 1986, n. 30 (modifiche e integrazioni di leggi regionali operanti nel settore dei beni culturali. Nuovi interventi a favore dell'edilizia bibliotecaria e museale), in considerazione del rilevante valore del patrimonio bibliografico in esse raccolto e della loro funzione culturale, scientifica, educativa a servizio dell'intera collettivita' regionale, distinte in: 1) biblioteche di conservazione; 2) biblioteche specializzate; 3) altre biblioteche (biblioteche speciali). 3. Ai fini del presente regolamento, si intendono per musei di interesse regionale i seguenti: a) i musei classificati come multipli o grandi, ai sensi dell'Art. 17 della legge; b) i musei riconosciuti tali dalla giunta regionale su parere del comitato regionale per i musei di cui agli articoli 1 e 3 della legge regionale n. 30/1986, in considerazione del rilevante valore del patrimonio artistico, storico o documentale in essi raccolto e della loro funzione culturale, scientifica, educativa a servizio dell'intera collettivita' regionale. 4. Possono accedere ai contributi di cui al comma 1: a) gli enti locali proprietari, singoli od organizzati in consorzio o in una delle forme associative previste dalla legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1; b) enti ecclesiastici, persone giuridiche, istituzioni pubbliche e private, fondazioni e associazioni non riconosciute nonche' cooperative, con riferimento alle biblioteche e ai musei da essi gestiti ed aperti al pubblico. Capo II Presentazione delle domande di contributo Art. 3. Termine per la presentazione delle domande 1. Le domande di contributo sono presentate alla direzione centrale istruzione, cultura sport e pace - Servizio conservazione patrimonio culturale e gestione centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali, di seguito denominato servizio, entro il termine del 31 gennaio dell'anno cui esse si riferiscono, fatto salvo quanto stabilito dall'Art. 6, commi 2 e 3 della legge regionale n. 7/2000. 2. Le domande che pervengono oltre al termine di cui al comma 1 non sono prese in considerazione e vengono archiviate. Dell'archiviazione viene data comunicazione all'interessato. Art. 4. Modalita' di presentazione delle domande 1. Le domande di cui all'Art. 3 sono redatte in conformita' ai modelli di cui agli allegati A, B e C, facenti parte integrante del presente regolamento, e sono sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente interessato ovvero, trattandosi di domande presentate dagli enti locali, dal soggetto legittimato secondo l'ordinamento interno dell'ente proprietario. 2. Le domande dirette all'ottenimento dei contributi di cui all'Art. 2, comma 1, lettere a) e b) sono corredate della seguente documentazione: a) programma delle attivita', con specifica illustrazione delle singole iniziative che si prevede di realizzare e dei servizi da prestare al pubblico nell'anno per il quale e' presentata la domanda, con riferimento alla biblioteca o al museo per il quale viene richiesto il contributo; b) preventivo delle spese previste per l'attuazione del programma di cui alla lettera a), articolato nelle singole voci di spesa, con riferimento alla tipologia indicata agli articoli 5 e 6; c) relazione illustrante le attivita' e le iniziative svolte nell'anno precedente, comprensiva degli elementi descrittivi delle condizioni, delle modalita' e dell'ampiezza della fruizione da parte del pubblico; d) nel caso di domande presentate dagli enti locali, estratto del bilancio di previsione e della relazione previsionale e programmatica per l'anno di riferimento, dal quale risultino stanziate congrue risorse finalizzate al funzionamento e allo sviluppo della biblioteca o del museo per il quale viene richiesto il contributo; e) nel caso di domande presentate dagli enti di cui all'Art. 2, comma 4: 1) dichiarazione del legale rappresentante, attestante la proprieta' della biblioteca o del museo ovvero il titolo legittimante della gestione della struttura stessa, nonche', nel caso di biblioteca, l'apertura gratuita al pubblico; 2) atto costitutivo e statuto, nonche' composizione degli organi sociali, nel caso di domande presentate da soggetti privati. 3. Le domande dirette all'ottenimento dei contributi di cui all'Art. 2, comma 1, lettera c) sono corredate dalla seguente documentazione: a) ordinamento e programma analitico dell'iniziativa corsuale con specifico riferimento a: 1) articolazione delle materie con indicazione delle unita' didattiche e delle metodologie didattiche; 2) requisiti di qualificazione dei docenti in relazione agli obiettivi specifici del corso; 3) requisiti di ammissione dei partecipanti; b) preventivo delle spese previste, articolato nelle singole voci di spesa, con riferimento alla tipologia indicata all'Art. 8. 4. In caso di documentazione incompleta, il servizio puo' richiedere per una sola volta l'integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori. Il termine del procedimento resta sospeso fino alla presentazione degli atti integrativi richiesti. Qualora questi non pervengano entro trenta giorni dalla richiesta, il procedimento si conclude negativamente. Capo III Istruttoria delle domande Art. 5. Spese ammissibili ai contributi per le biblioteche di interesse regionale 1. Sono ammissibili ai contributi previsti per le biblioteche di interesse regionale dall'Art. 2, comma 1, lettera a) le spese aventi ad oggetto: a) l'acquisto di libri, riviste, periodici, giornali e altri mezzi e sussidi di informazione e documentazione, anche su supporti informatici, nonche' le relative apparecchiature b) la manutenzione, la conservazione, l'integrita', la sicurezza, la rilegatura ed il restauro del materiale bibliografico e documentario; c) lavori di schedatura, catalogazione e ordinamento del materiale bibliografico e documentario; d) l'acquisizione, la tutela e la valorizzazione di testimonianze e documenti di interesse locale, anche attraverso la digitalizzazione e l'editoria elettronica; e) l'acquisto di attrezzature, macchine e arredi funzionali alla conservazione e alla fruizione del patrimonio bibliografico; f) lo svolgimento e la pubblicazione di studi e ricerche promossi e curati dalla biblioteca; g) l'organizzazione e l'allestimento di mostre bibliografiche, storiche e artistiche, nonche' l'attuazione di altre iniziative culturali e didattiche, specialmente intese alla diffusione della lettura. 2. Sono inoltre ammissibili anche le spese destinate alla corresponsione della retribuzione del personale indispensabile per il funzionamento degli istituti bibliotecari stessi, nel limite massimo del 50% dell'importo totale delle spese ammesse per le finalita' di cui al comma 1. Art. 6. Spese ammissibili ai contributi per i musei di interesse regionale 1. Sono ammissibili ai contributi previsti per i musei di interesse regionale dall'Art. 2, comma 1, lettera b) le spese aventi ad oggetto: a) la conservazione, il restauro e l'incremento delle collezioni e delle raccolte; b) lavori di catalogazione e ordinamento del materiale; c) l'organizzazione e l'allestimento di mostre scientifiche e divulgative; d) l'attuazione di iniziative culturali e didattiche; e) la pubblicazione di cataloghi e monografie sul patrimonio e sull'attivita' del museo; f) l'acquisto di attrezzature, macchine e arredi, nonche' di apparecchiature per la custodia e la sicurezza delle collezioni e delle raccolte; g) l'acquisizione, la tutela e la valorizzazione di testimonianze e documenti d'interesse locale; 2. Sono inoltre ammissibili anche le spese destinate alla corresponsione della retribuzione del personale straordinario destinato a progetti finalizzati di valorizzazione e, limitatamente ai musei privati, del personale necessario a garantire l'apertura al pubblico, nel limite massimo del 50% dell'importo totale delle spese ammesse per le finalita' di cui al comma 1. Art. 7. Valutazione delle iniziative per la formazione degli operatori del settore 1. Ai fini dell'ammissibilita' ai contributi previsti per la formazione degli operatori del settore dall'Art. 2, comma 1, lettera c), l'ordinamento ed il programma dei corsi che formano oggetto delle iniziative proposte sono preliminarmente valutati, in relazione all'ambito cui attengono, dal comitato regionale per i musei ovvero dal comitato regionale per le biblioteche. Art. 8. Spese ammissibili ai contributi per la formazione degli operatori del settore 1. Sono ammissibili ai contributi previsti per la formazione degli operatori dall'Art. 2, comma 1, lettera c) le spese aventi ad oggetto: a) compensi e rimborsi per docenze e tutoraggio; b) spese per materiali didattici e di segreteria. Art. 9. Criteri di determinazione dell'entita' dei contributi 1. Ai fini della determinazione dell'entita' dei contributi concedibili ai singoli soggetti ammessi, ai sensi dell'Art. 2, comma 1, lettere a) e b), si applicano i seguenti criteri: a) una quota non inferiore al 20% della dotazione dello stanziamento e' riservata agli enti locali proprietari ammessi e viene ripartita in misura proporzionale all'entita' delle risorse stanziate da ciascuno di essi, nell'anno per il quale e' richiesto il contributo, a favore del rispettivo istituto bibliotecario o museale; b) la rimanente parte della dotazione di stanziamento viene cosi' ripartita: 1) una quota pari al 50% tenendo conto della categoria in cui i musei sono classificati ovvero, per le biblioteche, del numero dei rispettivi punti di distribuzione e di servizio aperti sul territorio o delle biblioteche minori da esse coordinate; 2) una quota pari al 50% tenendo conto della consistenza e della qualita' del patrimonio museale o bibliotecario e della funzione culturale svolta dagli istituti, mediante l'applicazione degli indicatori di qualita' di cui al comma 2. 2. Ai fini della valutazione degli elementi di cui al comma 1, lettera b), punto 2), sono individuati i seguenti indicatori di qualita': a) il livello delle funzioni di conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliotecario e museale nonche' di promozione delle attivita' di studio, didattiche e di divulgazione della conoscenza, come previste per l'anno per il quale e' richiesto il contributo e come svolte nell'anno precedente; b) l'impatto e la portata delle nuove iniziative proposte nell'ambito territoriale di riferimento, nonche' la loro finalizzazione o coerenza con l'obiettivo dello sviluppo di servizi di rete; c) il volume di attivita' posto in essere nell'anno precedente rispetto a quello per il quale viene richiesto il contributo, quale risultante in particolare dal numero e dal grado di specializzazione del personale addetto, dall'entita' e dal livello di organizzazione delle risorse strumentali impiegate, dal numero e dalle caratteristiche dei fruitori coinvolti, nonche' dal numero e dalla natura delle iniziative di diffusione e documentazione, quali rassegne, convegni e pubblicazioni, anche prodotte mediante l'editoria elettronica. 3. La misura del contributo concedibile per ogni istituto bibliotecario e museale, determinata dalla somma degli importi risultanti dall'applicazione dei criteri di cui al comma 1, non puo' comunque eccedere il 90% dell'importo complessivo delle spese riconosciute ammissibili, come determinato ai sensi degli articoli 5 e 6, al netto della parte eventualmente coperta da altre fonti di finanziamento, e il 15% dell'ammontare complessivo delle risorse annuali disponibili. 4. Alla determinazione dell'entita' dei contributi concedibili ai soggetti ammessi, ai sensi dell'Art. 2, comma 1, lettera c), per le singole iniziative di formazione degli operatori del settore, si provvede tenendo conto delle caratteristiche qualitative e dimensionali delle iniziative stesse, come risultanti dagli elementi di cui all'Art. 4, comma 3, entro il limite massimo del 90% dell'importo complessivo delle spese riconosciute ammissibili, come determinato ai sensi dell'Art. 8. Capo IV Concessione e rendicontazione dei contributi Art. 10. Modalita' di concessione e di rendicontazione 1. Con il decreto di concessione puo' essere erogato, a titolo di anticipo, un importo pari all'80% del contributo concesso. 2. L'importo rimanente viene erogato a seguito della presentazione, da parte del beneficiario, della documentazione giustificativa della spesa di cui al comma 3. 3. Ai fini della rendicontazione il beneficiario presenta, entro e non oltre il mese di febbraio dell'anno succesivo, la documentazione giustificativa della spesa, come prevista dagli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale n. 7/2000, nonche' l'ulteriore documentazione eventualmente prescritta con il decreto medesimo. Art. 11. Controlli, revoche dell'erogazione e restituzione degli importi erogati 1. Sono sottoposti a verifica ispettiva, con specifico riferimento al riscontro analitico della documentazione attestante l'impiego dei contributi erogati, tutti i soggetti beneficiari di importi superiori al 10% dell'ammontare delle risorse stanziate nell'esercizio in cui i contributi sono stati concessi. 2. Nelle medesime forme, sono sottoposti a verifica ispettiva a campione i beneficiari di contributi di importo uguale o inferiore alla misura indicata al comma 1. 3. Qualora il beneficiario non sia in grado di rendicontare il contributo ricevuto nel termine e secondo le modalita' indicate dall'Art. 10, il responsabile del procedimento provvede a revocare il contributo concesso ed a richiedere la restituzione delle somme erogate, secondo le modalita' previste dagli articoli 49 e 50 della legge regionale n. 7/2000. Capo V Disposizioni transitorie e finali Art. 12. Modifiche della modulistica 1. Eventuali modifiche e integrazioni dei modelli di cui agli allegati A, B e C, previsti per la redazione delle domande di contributo dall'Art. 4, sono disposte con decreto del direttore centrale, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione. Art. 13. Disposizione di rinvio 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso). Art. 14. Disposizioni transitorie 1. In via di prima applicazione sono fatte salve le domande presentate entro il termine di cui all'Art. 3, comma 1, ancorche' non redatte in conformita' ai modelli previsti dall'Art. 4, purche' integrate, ove necessario, dalla documentazione indicata all'articolo medesimo entro il termine di venti giorni dalla richiesta del servizio. Art. 15. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Illy (Omissis)