Regolamento  recante  criteri  e  modalita'  per  la  concessione dei
   contributi  per  gli  interventi di riqualificazione ambientale ai
   sensi  dell'Art.  6,  commi 44,  45  e  46  della  legge regionale
   18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006).
                               Art. 1.
                        Contenuti e finalita'
    1.  Il presente regolamento disciplina criteri e modalita' per la
concessione  di contributi annui costanti a sostegno di interventi di
riqualificazione  ambientale,  finalizzati ad arginare e invertire il
processo  di  riduzione  della  diversita'  biologica  e  paesistica,
attraverso  la  costituzione  di  connessioni  funzionali  tra unita'
ecosistemiche  naturali  esistenti  o  di  nuova formazione, previsti
dall'Art. 6, commi 44, 45 e 46 della legge regionale 18 gennaio 2006,
n. 2 (legge finanziaria 2006).
                               Art. 2.
                        D e f i n i z i o n i
    1.   Ai   fini  dell'applicazione  del  presente  regolamento  si
intendono per:
      a) unita'   ecosistemiche   naturali   esistenti:  le  zone  di
protezione   speciale   (ZPS)  designate  ai  sensi  della  direttiva
79/409/CEE,  i  Siti  di  importanza comunitaria (SIC) proposti dalla
direttiva   92/43/CEE   in   ambito  regionale,  i  Biotopi  naturali
individuati  ai  sensi dell'Art. 4 della legge regionale 30 settembre
1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali)
e  le  Aree  di  rilevante  interesse  ambientale delimitate ai sensi
dell'Art. 5 della legge regionale 42/1996.
      b) unita'  ecosistemiche  naturali  di  nuova  formazione: aree
pubbliche   o  private  soggette  a  fenomeni  antropici  di  degrado
ambientale  su  cui  si  e'  intervenuti o si intende intervenire con
interventi  di  riqualificazione  che  devono  rispondere  a  criteri
naturalistici ed essere realizzati impiegando specie autoctone.
      Possono configurarsi come tali:
        discariche   dismesse   bonificate   e  sistemate  attraverso
interventi  di messa in sicurezza, sistemazione morfologica, recupero
ambientale  e ingegneria naturalistica che prevedono la ricostruzione
del paesaggio naturale;
        cave dismesse bonificate e sistemate attraverso interventi di
ripristino morfologico del sito e di recupero ambientale;
      c) connessioni  funzionali: elementi che, per la loro struttura
lineare   e   continua,   sono   essenziali  per  la  migrazione,  la
distribuzione  geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche.
Le  connessioni  funzionali  collegano  unita' ecosistemiche naturali
esistenti  o  di  nuova formazione e si sviluppano all'esterno ditali
aree.
                               Art. 3.
                        Soggetti beneficiari
    1. Possono beneficiare dei finanziamenti indicati nell'Art. 1 gli
enti  locali  territoriali quali i comuni, le province e le comunita'
montane.
                               Art. 4.
                       Interventi ammissibili
    1.  Sono  ammissibili  a  finanziamento gli interventi volti alla
formazione e ripristino delle seguenti connessioni funzionali:
      a) sistemi tradizionali di delimitazione dei campi, intesi come
rete delle siepi e dei filari alberati in zone agricole;
      b) fasce vegetazionali caratterizzanti il sistema delle scoline
e dei fossi a bordo dei campi;
      c) rete  della  vegetazione  ripariale intesa come il complesso
della  vegetazione  piu'  strettamente vincolata alla presenza stessa
dei corsi d'acqua;
      d) piccole aree boscate con funzioni di collegamento.
    2.  Non  sono  ammissibili  a finanziamento interventi realizzati
all'interno  delle  unita'  ecosistemiche  naturali esistenti e delle
unita' ecosistemiche naturali di nuova formazione.
                               Art. 5.
                          Spesa ammissibile
    1.   Ai   fini   della  concessione  del  contributo,  per  spesa
ammissibile   si  intende  la  spesa  da  sostenere  a  fronte  della
realizzazione  degli  interventi  ammissibili  risultanti  dal quadro
economico allegato al progetto preliminare.
    2.  Qualora  per  i  medesimi  interventi  i soggetti beneficiari
abbiano  ottenuto  altri  finanziamenti  in conto capitale o in conto
interessi, le spese sono ammissibili a finanziamento per la parte non
coperta da contributo.
                               Art. 6.
              Modalita' di presentazione della domanda
    1.  La presentazione della domanda di contributo, redatta secondo
l'allegato   A   del   presente   regolamento  da  parte  del  legale
rappresentante  dell'ente  locale  di  cui all'Art. 3, deve avvenire,
pena  il  non  accoglimento  della domanda, entro il 1° marzo di ogni
anno mediante una delle seguenti modalita':
      a)  consegna a mano alla sede della direzione centrale ambiente
e lavori pubblici, ufficio protocollo;
      b) spedizione  postale  esclusivamente a mezzo raccomandata con
ricevuta  di  ritorno, indirizzata alla direzione centrale ambiente e
lavori pubblici - servizio disciplina gestione rifiuti.
    2.  Le  domande  di finanziamento dovranno essere corredate dalla
seguente documentazione:
      a) progetto   preliminare   (dal  quale  risultino  chiaramente
individuate   le   perimetrazioni   e   le   superfici  delle  unita'
ecosistemiche   naturali   esistenti  e  delle  unita'  ecosistemiche
naturali   di   nuova   formazione,  lo  sviluppo  delle  connessioni
funzionali, i confini comunali);
      b) dichiarazione del legale rappresentante dell'ente attestante
la  riqualificazione,  con interventi che devono rispondere a criteri
naturalistici ed essere realizzati impiegando specie autoctone, delle
unita'  ecosistemiche  naturali  di  nuova  formazione  collegate dal
progetto delle connessioni funzionali.
                               Art. 7.
      Criteri di priorita' per la formazione della graduatoria
    1.  Le  domande  di  finanziamento  sono  valutate,  alla luce di
un'istruttoria basata sull'analisi dei seguenti criteri di priorita':
      a) superficie  della  piu' piccola unita' ecosistemica naturale
esistente  interessata  dal  progetto.  Allo  scopo  di  contenere il
rischio  di  scomparsa  degli  ambienti naturali viene data priorita'
alle unita' ecosistemiche naturali esistenti che presentano superfici
minori;
      b) rapporto   tra   la   somma  delle  superfici  delle  unita'
ecosistemiche  naturali  esistenti  all'interno  dei confini comunali
interessati  dall'intervento  e  la  popolazione  residente  rilevata
dall'ultimo compendio statistico regionale. Viene data priorita' alle
domande che presentano un rapporto minore;
      c) rapporto   tra   la   somma  delle  superfici  delle  unita'
ecosistemiche  naturali  di  nuova formazione all'interno dei confini
comunali  interessati  dall'intervento  e  la  popolazione  residente
rilevata  dall'ultimo  compendio  statistico  regionale.  Viene  data
priorita' alle domande che presentano un rapporto maggiore;
      d) sviluppo  lineare  complessivo  delle connessioni funzionali
oggetto  dell'intervento.  Viene  data  priorita'  alle  domande  che
presentano uno sviluppo lineare complessivo maggiore.
    2.  La  graduatoria  e'  formata  in  base  al valore decrescente
dell'indice  di  merito  calcolato  come  indicato all'allegato B del
presente regolamento.
    3.  In  caso  di  parita'  nella  somma  dei punteggi, prevale la
domanda di finanziamento pervenuta per prima in ordine cronologico.
                               Art. 8.
               Istruttoria delle domande di contributo
    1.  La  Regione  si  riserva  di  chiedere  l'eventuale ulteriore
documentazione  che  si  rendesse  necessaria per l'istruttoria della
pratica.  Le  domande non corredate dalla documentazione prescritta o
non perfezionate a seguito di specifica richiesta della Regione entro
trenta    giorni   dalla   richiesta   medesima,   sono   considerate
inammissibili  e  conseguentemente vengono archiviate e ne viene data
comunicazione all'interessato.
                               Art. 9.
             Modalita' di assegnazione dei finanziamenti
    1. L'atto che approva la graduatoria delle domande ammesse, sulla
base  dell'indice  di  merito di cui all'Art. 7, determina il riparto
dei fondi disponibili.
    2.   I   finanziamenti   sono   assegnati,  secondo  l'ordine  di
graduatoria  e  fino  all'  esaurimento  dei  fondi  disponibili  per
l'esercizio  finanziario  in corso, in base alla percentuale annua di
contributo sulla spesa ammissibile individuata dalla giunta regionale
con propria deliberazione.
    3.  Entro trenta giorni dall'approvazione della graduatoria e del
riparto dei fondi disponibili e' data comunicazione scritta agli enti
richiedenti.
                              Art. 10.
                      Obblighi dei beneficiari
    1.  I  beneficiari  hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione
dei lavori oggetto dei contributi per la durata di almeno cinque anni
dalla data del decreto di erogazione dei contributi stessi.
    2.  Ai  beneficiari  dei  contributi  in argomento e' annualmente
richiesta attestazione del rispetto degli obblighi loro imposti.
    3.   Qualora   i   beneficiari   non  provvedano  ad  inviare  le
attestazioni  di  cui  al  comma 2, l'organo concedente puo' disporre
apposite ispezioni e controlli.
                              Art. 11.
                        Ispezioni e controlli
    1.   L'organo  concedente  puo'  disporre  in  qualsiasi  momento
ispezioni e controlli in relazione ai contributi concessi, allo scopo
di  verificare  lo  stato  di  attuazione  degli interventi, ai sensi
dell'Art. 44 della legge regionale n. 7/2000.
                              Art. 12.
     Modalita' di concessione e di erogazione dei finanziamenti
    1.  Ai fini della concessione e dell'erogazione dei finanziamenti
si  applicano  le  disposizioni di cui alla legge regionale 31 maggio
2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
                              Art. 13.
                     Rendicontazione della spesa
    1.  I  soggetti beneficiari provvedono alla rendicontazione delle
spese  sostenute  ai  sensi  dell'Art.  62  della  legge regionale n.
14/2002,  nei  termini  previsti  dal decreto di concessione e con le
modalita'  di  cui  al  titolo  II  capo III della legge regionale n.
7/2000.
                              Art. 14.
                          Norme transitorie
    1.  In  sede  di  prima  applicazione le domande di finanziamento
devono  essere  presentate  entro  30 giorni dalla data di entrata in
vigore  del  presente  Regolamento  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione.
    2.  Le domande presentate nell'anno in corso successivamente alla
data di entrata in vigore della legge regionale n. 2/2006, sono fatte
salve.  Tali  domande potranno essere rese conformi alle disposizioni
del  presente regolamento a seguito di specifiche esigenze rilevate e
segnalate  al  richiedente dalla direzione centrale ambiente e lavori
pubblici.
                              Art. 15.
                          Entrata in vigore
    1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione.
                     Visto, il Presidente: Illy
(Omissis).