Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione dei contributi per gli interventi di riqualificazione ambientale ai sensi dell'Art. 6, commi 44, 45 e 46 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006). Art. 1. Contenuti e finalita' 1. Il presente regolamento disciplina criteri e modalita' per la concessione di contributi annui costanti a sostegno di interventi di riqualificazione ambientale, finalizzati ad arginare e invertire il processo di riduzione della diversita' biologica e paesistica, attraverso la costituzione di connessioni funzionali tra unita' ecosistemiche naturali esistenti o di nuova formazione, previsti dall'Art. 6, commi 44, 45 e 46 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006). Art. 2. D e f i n i z i o n i 1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intendono per: a) unita' ecosistemiche naturali esistenti: le zone di protezione speciale (ZPS) designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE, i Siti di importanza comunitaria (SIC) proposti dalla direttiva 92/43/CEE in ambito regionale, i Biotopi naturali individuati ai sensi dell'Art. 4 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali) e le Aree di rilevante interesse ambientale delimitate ai sensi dell'Art. 5 della legge regionale 42/1996. b) unita' ecosistemiche naturali di nuova formazione: aree pubbliche o private soggette a fenomeni antropici di degrado ambientale su cui si e' intervenuti o si intende intervenire con interventi di riqualificazione che devono rispondere a criteri naturalistici ed essere realizzati impiegando specie autoctone. Possono configurarsi come tali: discariche dismesse bonificate e sistemate attraverso interventi di messa in sicurezza, sistemazione morfologica, recupero ambientale e ingegneria naturalistica che prevedono la ricostruzione del paesaggio naturale; cave dismesse bonificate e sistemate attraverso interventi di ripristino morfologico del sito e di recupero ambientale; c) connessioni funzionali: elementi che, per la loro struttura lineare e continua, sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche. Le connessioni funzionali collegano unita' ecosistemiche naturali esistenti o di nuova formazione e si sviluppano all'esterno ditali aree. Art. 3. Soggetti beneficiari 1. Possono beneficiare dei finanziamenti indicati nell'Art. 1 gli enti locali territoriali quali i comuni, le province e le comunita' montane. Art. 4. Interventi ammissibili 1. Sono ammissibili a finanziamento gli interventi volti alla formazione e ripristino delle seguenti connessioni funzionali: a) sistemi tradizionali di delimitazione dei campi, intesi come rete delle siepi e dei filari alberati in zone agricole; b) fasce vegetazionali caratterizzanti il sistema delle scoline e dei fossi a bordo dei campi; c) rete della vegetazione ripariale intesa come il complesso della vegetazione piu' strettamente vincolata alla presenza stessa dei corsi d'acqua; d) piccole aree boscate con funzioni di collegamento. 2. Non sono ammissibili a finanziamento interventi realizzati all'interno delle unita' ecosistemiche naturali esistenti e delle unita' ecosistemiche naturali di nuova formazione. Art. 5. Spesa ammissibile 1. Ai fini della concessione del contributo, per spesa ammissibile si intende la spesa da sostenere a fronte della realizzazione degli interventi ammissibili risultanti dal quadro economico allegato al progetto preliminare. 2. Qualora per i medesimi interventi i soggetti beneficiari abbiano ottenuto altri finanziamenti in conto capitale o in conto interessi, le spese sono ammissibili a finanziamento per la parte non coperta da contributo. Art. 6. Modalita' di presentazione della domanda 1. La presentazione della domanda di contributo, redatta secondo l'allegato A del presente regolamento da parte del legale rappresentante dell'ente locale di cui all'Art. 3, deve avvenire, pena il non accoglimento della domanda, entro il 1° marzo di ogni anno mediante una delle seguenti modalita': a) consegna a mano alla sede della direzione centrale ambiente e lavori pubblici, ufficio protocollo; b) spedizione postale esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata alla direzione centrale ambiente e lavori pubblici - servizio disciplina gestione rifiuti. 2. Le domande di finanziamento dovranno essere corredate dalla seguente documentazione: a) progetto preliminare (dal quale risultino chiaramente individuate le perimetrazioni e le superfici delle unita' ecosistemiche naturali esistenti e delle unita' ecosistemiche naturali di nuova formazione, lo sviluppo delle connessioni funzionali, i confini comunali); b) dichiarazione del legale rappresentante dell'ente attestante la riqualificazione, con interventi che devono rispondere a criteri naturalistici ed essere realizzati impiegando specie autoctone, delle unita' ecosistemiche naturali di nuova formazione collegate dal progetto delle connessioni funzionali. Art. 7. Criteri di priorita' per la formazione della graduatoria 1. Le domande di finanziamento sono valutate, alla luce di un'istruttoria basata sull'analisi dei seguenti criteri di priorita': a) superficie della piu' piccola unita' ecosistemica naturale esistente interessata dal progetto. Allo scopo di contenere il rischio di scomparsa degli ambienti naturali viene data priorita' alle unita' ecosistemiche naturali esistenti che presentano superfici minori; b) rapporto tra la somma delle superfici delle unita' ecosistemiche naturali esistenti all'interno dei confini comunali interessati dall'intervento e la popolazione residente rilevata dall'ultimo compendio statistico regionale. Viene data priorita' alle domande che presentano un rapporto minore; c) rapporto tra la somma delle superfici delle unita' ecosistemiche naturali di nuova formazione all'interno dei confini comunali interessati dall'intervento e la popolazione residente rilevata dall'ultimo compendio statistico regionale. Viene data priorita' alle domande che presentano un rapporto maggiore; d) sviluppo lineare complessivo delle connessioni funzionali oggetto dell'intervento. Viene data priorita' alle domande che presentano uno sviluppo lineare complessivo maggiore. 2. La graduatoria e' formata in base al valore decrescente dell'indice di merito calcolato come indicato all'allegato B del presente regolamento. 3. In caso di parita' nella somma dei punteggi, prevale la domanda di finanziamento pervenuta per prima in ordine cronologico. Art. 8. Istruttoria delle domande di contributo 1. La Regione si riserva di chiedere l'eventuale ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica. Le domande non corredate dalla documentazione prescritta o non perfezionate a seguito di specifica richiesta della Regione entro trenta giorni dalla richiesta medesima, sono considerate inammissibili e conseguentemente vengono archiviate e ne viene data comunicazione all'interessato. Art. 9. Modalita' di assegnazione dei finanziamenti 1. L'atto che approva la graduatoria delle domande ammesse, sulla base dell'indice di merito di cui all'Art. 7, determina il riparto dei fondi disponibili. 2. I finanziamenti sono assegnati, secondo l'ordine di graduatoria e fino all' esaurimento dei fondi disponibili per l'esercizio finanziario in corso, in base alla percentuale annua di contributo sulla spesa ammissibile individuata dalla giunta regionale con propria deliberazione. 3. Entro trenta giorni dall'approvazione della graduatoria e del riparto dei fondi disponibili e' data comunicazione scritta agli enti richiedenti. Art. 10. Obblighi dei beneficiari 1. I beneficiari hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione dei lavori oggetto dei contributi per la durata di almeno cinque anni dalla data del decreto di erogazione dei contributi stessi. 2. Ai beneficiari dei contributi in argomento e' annualmente richiesta attestazione del rispetto degli obblighi loro imposti. 3. Qualora i beneficiari non provvedano ad inviare le attestazioni di cui al comma 2, l'organo concedente puo' disporre apposite ispezioni e controlli. Art. 11. Ispezioni e controlli 1. L'organo concedente puo' disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli in relazione ai contributi concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, ai sensi dell'Art. 44 della legge regionale n. 7/2000. Art. 12. Modalita' di concessione e di erogazione dei finanziamenti 1. Ai fini della concessione e dell'erogazione dei finanziamenti si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Art. 13. Rendicontazione della spesa 1. I soggetti beneficiari provvedono alla rendicontazione delle spese sostenute ai sensi dell'Art. 62 della legge regionale n. 14/2002, nei termini previsti dal decreto di concessione e con le modalita' di cui al titolo II capo III della legge regionale n. 7/2000. Art. 14. Norme transitorie 1. In sede di prima applicazione le domande di finanziamento devono essere presentate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento nel Bollettino ufficiale della Regione. 2. Le domande presentate nell'anno in corso successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 2/2006, sono fatte salve. Tali domande potranno essere rese conformi alle disposizioni del presente regolamento a seguito di specifiche esigenze rilevate e segnalate al richiedente dalla direzione centrale ambiente e lavori pubblici. Art. 15. Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Illy (Omissis).