(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 110 del 28 luglio 2006) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Principi e finalita' 1. La presente legge disciplina le funzioni amministrative della Regione e degli enti locali in materia di autorizzazione dello svolgimento delle attivita' cinematografiche. 2. Al fine di promuovere una piu' adeguata presenza, una migliore distribuzione, la qualificazione e lo sviluppo delle attivita' cinematografiche sul territorio, la Regione si attiene ai seguenti principi generali: a) centralita' dello spettatore, affinche' possa contare su una rete di sale e arene efficiente, diversificata, capillare sul territorio e tecnologicamente avanzata; b) pluralismo ed equilibrio tra le diverse tipologie di strutture e attivita' cinematografiche; c) valorizzazione della funzione dell'esercizio cinematografico per la qualita' sociale delle citta' e del territorio. 3. La Regione persegue lo sviluppo e l'innovazione della rete di sale e arene cinematografiche, favorendo la crescita dell'imprenditoria e dell'occupazione, nonche' la qualita' del lavoro e la formazione professionale degli operatori. 4. Nel definire la programmazione per l'insediamento delle attivita' cinematografiche e audiovisive, la Regione promuove la concertazione con gli enti locali e il confronto con gli organismi associativi del settore.