Art. 10.
Norme  di  prima  attuazione  per la valutazione dell'idoneita' delle
    aree per esercizi cinematografici di interesse sovracomunale

    1.  Nella  fase  di  prima  attuazione,  ai  fini  della verifica
dell'idoneita'  delle  aree da destinare all'insediamento di esercizi
cinematografici  di  interesse sovracomunale fra quelle che risultano
gia'   destinate   agli   esercizi  cinematografici  dagli  strumenti
urbanistici  comunali  vigenti  o  adottati, la provincia convoca una
conferenza  dei  servizi ai sensi dell'Art. 14 e seguenti della legge
7 agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in  materia  di procedimento
amministrativo  e di diritto di accesso ai documenti amministrativi),
cui  partecipano  la  Regione,  la  provincia  medesima  ed  i comuni
interessati alle aree di cui all'Art. 5, comma 1.
    2. Ai fini della preparazione della conferenza dei servizi, entro
il   termine   di   novanta  giorni  dall'approvazione  dell'atto  di
programmazione  di  cui  all'Art.  4  ed  in conformita' con esso, il
comune  valuta  quali  aree destinare alla localizzazione di esercizi
cinematografici  di  interesse  sovracomunale tra quelle per le quali
gli strumenti urbanistici vigenti o adottati prevedano l'insediamento
di esercizi cinematografici.
    3.  In  sede  di  conferenza  dei servizi i partecipanti valutano
congiuntamente, sulla base degli indirizzi generali di cui all'Art. 3
e  dei  criteri  di cui all'Art. 4, le opportunita' localizzative dei
comuni  e  gli  effetti  cumulativi  delle  stesse. La conferenza dei
servizi,   sentite  le  organizzazioni  delle  imprese  di  esercizio
cinematografico      e      le      associazioni      di      cultura
cinematografica maggiormente rappresentative:
      a) individua  le  aree  idonee  all'insediamento degli esercizi
cinematografici  di  interesse  sovracomunale, indicando le eventuali
prescrizioni  o condizioni di natura urbanistica ed ambientale per la
loro attuazione;
      b) individua  i  criteri  per  la valutazione di compatibilita'
delle varianti degli strumenti di pianificazione comunale.
    4. La conferenza dei servizi e' convocata entro centoventi giorni
dall'approvazione  dell'atto  di  programmazione  di  cui  all'Art. 1
lavori  della  conferenza  dei  servizi  si concludono entro sessanta
giorni dall'avvio della conferenza.
    5.  Le  determinazioni  assunte in sede di conferenza dei servizi
costituiscono  adeguamento  degli strumenti urbanistici vigenti; esse
costituiscono  inoltre  parametro  per  l'accertamento di conformita'
della pianificazione comunale.
    6.  All'atto  dell'integrazione  del  PTCP con i contenuti di cui
all'Art.   5   comma   1,   la  provincia  verifica  ed  aggiorna  le
determinazioni assunte in sede di conferenza dei servizi.