Art. 11.
        Norme transitorie sul procedimento di autorizzazione

    1.  La presente legge non disciplina le domande di autorizzazione
alla  realizzazione,  trasformazione  ed  adattamento  di immobili da
destinare   a   sale   ed   arene   cinematografiche,   nonche'  alla
ristrutturazione  o all'ampliamento di sale e arene gia' in attivita'
presentate  al  Ministero  per  i beni e le attivita' culturali prima
dell'entrata in vigore della presente legge.
    2.  Fino alla conclusione dei lavori della conferenza dei servizi
di  cui  all'Art.  10,  ovvero  fino  all'integrazione  nei  PTCP dei
contenuti  di  cui  all'Art.  5, comma 1, i termini per l'esame delle
domande  di  autorizzazione  unica  per l'insediamento degli esercizi
cinematografici    di    interesse    sovracomunale   sono   sospesi.
Successivamente,  nei  casi  in  cui  risulti  necessario  adeguare o
modificare  la  domanda,  il comune assegna ai richiedenti un termine
non  inferiore  a trenta e non superiore a sessanta giorni, a pena di
decadenza.
    3.  Nei  comuni  in cui non sia stato attivato lo sportello unico
per le attivita' produttive, il responsabile del procedimento esamina
le  domande  di  autorizzazione  per  l'insediamento  degli  esercizi
cinematografici,  nonche'  le  domande  di  autorizzazione  all'avvio
dell'attivita', secondo le modalita' di cui all'Art. 7, comma 1.