Art. 12.
                         Clausola valutativa

    1.   Con   cadenza  triennale  l'assemblea  legislativa,  con  le
modalita'   all'uopo   previste   dallo  statuto  e  dal  regolamento
assembleare,  valuta l'attuazione della presente legge ed i risultati
da essa ottenuti. A tal fine verra' presentata dalla giunta regionale
alla commissione assembleare competente una relazione che risponda in
modo documentato ai seguenti quesiti:
      a) come    si    e'   modificato   il   panorama   dell'offerta
cinematografica in regione;
      b) qual  e'  stato  l'andamento dei consumi cinematografici nel
triennio, anche in relazione alle differenti tipologie d'offerta;
      c) quali  interventi  sono  stati  attuati,  in  relazione alle
finalita'   della  presente  legge,  per  favorire  la  crescita,  il
consolidamento   e   il   riequilibrio   del  sistema  dell'esercizio
cinematografico;
      d) quali      effetti      abbia     prodotto     l'istituzione
dell'autorizzazione   unica   per   l'insediamento   ai   fini  della
semplificazione del procedimento.
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
      Bologna, 28 luglio 2006
                               ERRANI