Art. 12. Clausola valutativa 1. Con cadenza triennale l'assemblea legislativa, con le modalita' all'uopo previste dallo statuto e dal regolamento assembleare, valuta l'attuazione della presente legge ed i risultati da essa ottenuti. A tal fine verra' presentata dalla giunta regionale alla commissione assembleare competente una relazione che risponda in modo documentato ai seguenti quesiti: a) come si e' modificato il panorama dell'offerta cinematografica in regione; b) qual e' stato l'andamento dei consumi cinematografici nel triennio, anche in relazione alle differenti tipologie d'offerta; c) quali interventi sono stati attuati, in relazione alle finalita' della presente legge, per favorire la crescita, il consolidamento e il riequilibrio del sistema dell'esercizio cinematografico; d) quali effetti abbia prodotto l'istituzione dell'autorizzazione unica per l'insediamento ai fini della semplificazione del procedimento. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. Bologna, 28 luglio 2006 ERRANI