Art. 2.
                        D e f i n i z i o n i

    1. Ai fini della presente legge si intende:
      a)  per  sala  cinematografica, uno spazio chiuso dotato di uno
schermo, adibito a pubblico spettacolo cinematografico.
      b) per   cinema-teatro,   lo  spazio  di  cui  alla  lettera a)
destinato,  oltre  che  al pubblico spettacolo cinematografico, anche
alle  rappresentazioni  teatrali  di  qualsiasi genere, da effettuare
mediante la costruzione di una struttura caratterizzata dalla scena e
comprendente   allestimenti  scenici  fissi  e  mobili  con  relativi
meccanismi ed attrezzature;
      c) per  multisala,  l'insieme  costituito  da  due  o piu' sale
cinematografiche  adibite  a programmazioni multiple accorpate in uno
stesso immobile sotto il profilo strutturale e tra loro comunicanti;
      d) per  arena,  il  cinema  all'aperto,  allestito  su  un'area
delimitata    ed   appositamente   attrezzata   per   le   proiezioni
cinematografiche  o videografiche, funzionante in un periodo definito
con l'atto di programmazione di cui all'Art. 4;
      e) per  cinecircolo,  ovvero cinestudio, lo spazio di carattere
associativo destinato ad attivita' cinematografica;
      f) per esercizio cinematografico di interesse sovracomunale, la
sala,   multisala  o  arena  con  un  numero  di  posti  superiore  a
cinquecento  o  con  un  numero di schermi superiore a tre nei comuni
fino  a  trentamila abitanti, la sala multisala o arena con un numero
di posti superiore a ottocento o con un numero di schermi superiore a
quattro nei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti.