Art. 3. Indirizzi generali per l'insediamento di attivita' cinematografiche 1. Nell'ambito delle finalita' di cui all'Art. 1, la Regione promuove lo sviluppo e la qualificazione dell'esercizio di attivita' cinematografiche sulla base dei seguenti indirizzi generali: a) favorire l'offerta in relazione alle diversificate esigenze dei cittadini, con particolare riguardo all'integrazione delle sale nel contesto sociale e ambientale e in relazione alle caratteristiche del sistema delle infrastrutture e della mobilita'; b) favorire la crescita di attivita' che promuovano la qualita' urbana nonche' la riqualificazione di aree urbanizzate e il riuso di contenitori dismessi, al fine di migliorare la vivibilita' e la sicurezza delle aree di insediamento; c) salvaguardare i centri storici, favorendo un'adeguata presenza, la riqualificazione e l'ammodernamento degli esercizi; d) salvaguardare e riqualificare il sistema dell'offerta nelle zone montane, nei comuni minori, nelle frazioni e nelle aree svantaggiate; e) favorire un equilibrato sviluppo delle diverse tipologie di esercizio; f) programmare gli insediamenti delle attivita' cinematografiche, in stretto raccordo con il processo di pianificazione territoriale e urbanistica, al fine di assicurare la loro sostenibilita' territoriale e ambientale. 2. Nell'attuazione degli indirizzi di cui al comma 1, la Regione, le province e i comuni tengono conto principalmente delle caratteristiche dei seguenti ambiti territoriali: a) le aree metropolitane omogenee, al fine di pervenire ad una programmazione integrata tra centro e realta' periferiche; b) le aree sovracomunali configurabili come un unico bacino di utenza, per le quali devono essere individuati criteri di sviluppo omogenei.