Art. 3.
 Indirizzi generali per l'insediamento di attivita' cinematografiche

    1.  Nell'ambito  delle  finalita'  di  cui all'Art. 1, la Regione
promuove  lo sviluppo e la qualificazione dell'esercizio di attivita'
cinematografiche sulla base dei seguenti indirizzi generali:
      a)  favorire l'offerta in relazione alle diversificate esigenze
dei  cittadini,  con particolare riguardo all'integrazione delle sale
nel contesto sociale e ambientale e in relazione alle caratteristiche
del sistema delle infrastrutture e della mobilita';
      b) favorire la crescita di attivita' che promuovano la qualita'
urbana  nonche' la riqualificazione di aree urbanizzate e il riuso di
contenitori  dismessi,  al  fine  di  migliorare  la vivibilita' e la
sicurezza delle aree di insediamento;
      c) salvaguardare   i   centri  storici,  favorendo  un'adeguata
presenza, la riqualificazione e l'ammodernamento degli esercizi;
      d) salvaguardare  e riqualificare il sistema dell'offerta nelle
zone  montane,  nei  comuni  minori,  nelle  frazioni  e  nelle  aree
svantaggiate;
      e)  favorire un equilibrato sviluppo delle diverse tipologie di
esercizio;
      f)     programmare    gli    insediamenti    delle    attivita'
cinematografiche,   in   stretto   raccordo   con   il   processo  di
pianificazione  territoriale  e urbanistica, al fine di assicurare la
loro sostenibilita' territoriale e ambientale.
    2. Nell'attuazione degli indirizzi di cui al comma 1, la Regione,
le   province   e   i   comuni  tengono  conto  principalmente  delle
caratteristiche dei seguenti ambiti territoriali:
      a) le  aree metropolitane omogenee, al fine di pervenire ad una
programmazione integrata tra centro e realta' periferiche;
      b) le  aree sovracomunali configurabili come un unico bacino di
utenza,  per  le  quali devono essere individuati criteri di sviluppo
omogenei.