Art. 4. Modalita' per l'attuazione degli indirizzi generali 1. Sulla base degli indirizzi di cui all'Art. 3, la giunta regionale, previa intesa con la conferenza Regione-autonomie locali ai sensi dell'Art. 31 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), sentiti gli organismi associativi del settore, propone all'Assemblea legislativa l'approvazione di un atto di programmazione degli insediamenti delle attivita' cinematografiche. 2. Con l'atto di programmazione di cui al comma 1, l'assemblea legislativa: a) individua gli ambiti territoriali sovracomunali di cui all'Art. 3, comma 2; b) definisce i criteri e le condizioni di presenza e sviluppo degli esercizi cinematografici di interesse sovracomunale, con riferimento agli ambiti territoriali di cui alla lettera a), tenendo conto dei principi fondamentali di cui all'Art. 22, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche, a norma dell'Art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), della dimensione e della qualita' dell'offerta, nonche' dei dati sull'andamento del consumo nel settore cinematografico; c) detta indirizzi e direttive per integrare la programmazione ai sensi della presente legge con le disposizioni in materia di pianificazione territoriale e urbanistica ai sensi dell'Art. 16 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), stabilendo, in particolare, i requisiti di accessibilita', le dotazioni di parcheggi pertinenziali e le dotazioni territoriali per i diversi tipi di esercizi cinematografici; d) individua il periodo stagionale di funzionamento delle arene. 3. Nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione urbanistica e commerciale, i comuni favoriscono la riattivazione degli esercizi cinematografici dismessi, nonche' la riqualificazione degli esercizi ubicati nei centri storici, anche attraverso la parziale destinazione della superficie a servizi o attivita' commerciali compatibili. 4. Al fine di garantire un'adeguata presenza di sale cinematografiche, i comuni possono stipulare convenzioni con circoli di cultura cinematografica, associazioni di promozione sociale, fondazioni o altri soggetti privati dotati di esperienza e competenza nell'esercizio cinematografico. Nelle convenzioni sono previste misure idonee a garantire la presenza di film d'essai nella programmazione.