Art. 4.
         Modalita' per l'attuazione degli indirizzi generali

    1.  Sulla  base  degli  indirizzi  di  cui  all'Art. 3, la giunta
regionale,  previa  intesa con la conferenza Regione-autonomie locali
ai  sensi  dell'Art.  31  della  legge regionale 21 aprile 1999, n. 3
(Riforma  del  sistema  regionale  e  locale),  sentiti gli organismi
associativi    del   settore,   propone   all'Assemblea   legislativa
l'approvazione  di un atto di programmazione degli insediamenti delle
attivita' cinematografiche.
    2.  Con  l'atto  di programmazione di cui al comma 1, l'assemblea
legislativa:
      a) individua  gli  ambiti  territoriali  sovracomunali  di  cui
all'Art. 3, comma 2;
      b) definisce  i  criteri e le condizioni di presenza e sviluppo
degli   esercizi  cinematografici  di  interesse  sovracomunale,  con
riferimento  agli ambiti territoriali di cui alla lettera a), tenendo
conto  dei  principi  fondamentali  di  cui all'Art. 22, comma 1, del
decreto  legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina
in  materia di attivita' cinematografiche, a norma dell'Art. 10 della
legge  6 luglio  2002,  n.  137),  della  dimensione e della qualita'
dell'offerta, nonche' dei dati sull'andamento del consumo nel settore
cinematografico;
      c) detta  indirizzi e direttive per integrare la programmazione
ai  sensi  della  presente  legge  con  le disposizioni in materia di
pianificazione territoriale e urbanistica ai sensi dell'Art. 16 della
legge  regionale  24 marzo  2000,  n.  20  (Disciplina generale sulla
tutela  e  l'uso  del  territorio),  stabilendo,  in  particolare,  i
requisiti  di accessibilita', le dotazioni di parcheggi pertinenziali
e   le   dotazioni  territoriali  per  i  diversi  tipi  di  esercizi
cinematografici;
      d) individua  il  periodo  stagionale  di  funzionamento  delle
arene.
    3. Nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione urbanistica
e  commerciale,  i comuni favoriscono la riattivazione degli esercizi
cinematografici  dismessi, nonche' la riqualificazione degli esercizi
ubicati nei centri storici, anche attraverso la parziale destinazione
della superficie a servizi o attivita' commerciali compatibili.
    4.   Al   fine   di   garantire   un'adeguata  presenza  di  sale
cinematografiche,  i comuni possono stipulare convenzioni con circoli
di  cultura  cinematografica,  associazioni  di  promozione  sociale,
fondazioni o altri soggetti privati dotati di esperienza e competenza
nell'esercizio   cinematografico.  Nelle  convenzioni  sono  previste
misure   idonee  a  garantire  la  presenza  di  film  d'essai  nella
programmazione.