Art. 2.
                      Competenze della Regione
    1.  La  Regione,  per  perseguire le finalita' di cui all'Art. 1,
favorisce  l'individuazione  delle aree da destinare alla pratica del
naturismo  e  la  realizzazione  d'infrastrutture pubbliche e private
destinate  al  medesimo scopo, anche con la concessione di contributi
attraverso le vigenti leggi d'incentivazione del settore turistico.