Art. 2. Competenze della Regione 1. La Regione, per perseguire le finalita' di cui all'Art. 1, favorisce l'individuazione delle aree da destinare alla pratica del naturismo e la realizzazione d'infrastrutture pubbliche e private destinate al medesimo scopo, anche con la concessione di contributi attraverso le vigenti leggi d'incentivazione del settore turistico.