Art. 3. Aree pubbliche destinate al naturismo 1. Le autorita' comunali possono destinare spiagge marine, lacustri o fluviali, boschi ed altri ambienti naturali di proprieta' del demanio o di enti pubblici alla pratica del naturismo. 2. Nelle aree pubbliche destinate al naturismo dovranno essere costruite semplici infrastrutture destinate a servizi che siano scarsamente visibili, non inquinanti, rispettose dell'ambiente e degli eventuali vincoli esistenti. 3. La gestione ditali aree potra' essere concessa a privati, ad associazioni o ad organizzazioni che ne garantiscano il buon funzionamento e la fruizione applicando le tariffe previste dalle rispettive normative. 4. Nel caso di cui al comma 3, la concessione individua il canone dovuto dai soggetti gestori e l'obbligo di attrezzare l'area in modo da garantirne il buon funzionamento e la fruizione. 5. Le amministrazioni comunali controllano l'attivita' svolta, il regolare allestimento delle infrastrutture e, in caso di riscontro negativo, revocano la concessione o la licenza.