Art. 3.
                Aree pubbliche destinate al naturismo
    1.  Le  autorita'  comunali  possono  destinare  spiagge  marine,
lacustri  o fluviali, boschi ed altri ambienti naturali di proprieta'
del demanio o di enti pubblici alla pratica del naturismo.
    2.  Nelle  aree  pubbliche destinate al naturismo dovranno essere
costruite  semplici  infrastrutture  destinate  a  servizi  che siano
scarsamente  visibili,  non  inquinanti,  rispettose  dell'ambiente e
degli eventuali vincoli esistenti.
    3.  La  gestione ditali aree potra' essere concessa a privati, ad
associazioni   o  ad  organizzazioni  che  ne  garantiscano  il  buon
funzionamento  e  la  fruizione  applicando le tariffe previste dalle
rispettive normative.
    4. Nel caso di cui al comma 3, la concessione individua il canone
dovuto  dai soggetti gestori e l'obbligo di attrezzare l'area in modo
da garantirne il buon funzionamento e la fruizione.
    5. Le amministrazioni comunali controllano l'attivita' svolta, il
regolare  allestimento  delle  infrastrutture e, in caso di riscontro
negativo, revocano la concessione o la licenza.