Art. 5.
               Delimitazione e segnalazione delle aree
    1.  Tutte  le aree destinate alla pratica naturista devono essere
opportunamente  delimitate  e  segnalate mediante cartelli o analoghi
strumenti   che   assicurino   un'adeguata   identificazione  che  le
distingua, al fine di evitare ogni promiscuita', da spazi frequentati
dai  cittadini che non praticano il naturismo. Le aree stesse, se del
caso, dovranno essere recintate con piante autoctone.
    2.  Le  strutture  di  cui all'Art. 4, comma 1 dovranno, inoltre,
garantire  i  terzi  estranei  alle  strutture medesime rispetto alla
visibilita' dall'esterno dei luoghi oggetto di pratica naturista.
    3.  Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la
giunta    regionale,   con   apposito   regolamento,   definisce   le
caratteristiche tecniche delle recinzioni che avranno le aree private
o pubbliche destinate alla pratica del naturismo.
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
      Bologna, 31 luglio 2006
                               ERRANI