Art. 5. Delimitazione e segnalazione delle aree 1. Tutte le aree destinate alla pratica naturista devono essere opportunamente delimitate e segnalate mediante cartelli o analoghi strumenti che assicurino un'adeguata identificazione che le distingua, al fine di evitare ogni promiscuita', da spazi frequentati dai cittadini che non praticano il naturismo. Le aree stesse, se del caso, dovranno essere recintate con piante autoctone. 2. Le strutture di cui all'Art. 4, comma 1 dovranno, inoltre, garantire i terzi estranei alle strutture medesime rispetto alla visibilita' dall'esterno dei luoghi oggetto di pratica naturista. 3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale, con apposito regolamento, definisce le caratteristiche tecniche delle recinzioni che avranno le aree private o pubbliche destinate alla pratica del naturismo. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. Bologna, 31 luglio 2006 ERRANI