(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 31
                         del 3 agosto 2006)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                           S a n z i o n i
    1. Le violazioni alla normativa contenuta nel Piano naturalistico
del  Sito  di  importanza  comunitaria  (SIC) Palude di San Genuario,
approvato  con  deliberazione del Consiglio regionale n. 81-24225 del
18 luglio   2006,   ai   sensi  dell'Art.  8  della  legge  regionale
4 settembre  1979, n. 57 (Norme relative alla gestione del patrimonio
forestale),  modificato  dall'Art. 1 della legge regionale 23 gennaio
1984, n. 7, sono punite con le sanzioni di cui al presente articolo.
    2. Le violazioni all'Art. 5, comma 1, lettera b), della normativa
di  cui  al comma 1, relativo al divieto di accesso al territorio del
SIC,  comportano  la  sanzione  amministrativa  da euro 100,00 a euro
1.000,00.
    3. Le violazioni all'Art. 5, comma 1, lettera g), della normativa
di  cui  al  comma 1,  relativo al divieto di compiere percorsi fuori
strada  con  mezzi motorizzati, comportano la sanzione amministrativa
da  euro  200,00 a euro 2.000,00 e, nei casi di maggiore gravita', il
sequestro del mezzo.
    4. Le violazioni all'Art. 5, comma 1, lettera h), della normativa
di cui al comma 1, relativo al divieto di parcheggio nei prati, nelle
aree  boschive,  nei  terreni agricoli e nelle altre aree individuate
dal  soggetto  gestore del SIC, comportano la sanzione amministrativa
da  euro  50,00  a  euro  500,00 e, nei casi di maggiore gravita', il
sequestro del mezzo.
    5. Le violazioni all'Art. 5, comma 2, lettera a), della normativa
di  cui  al  comma 1,  relativo  all'accensione  di fuochi nelle aree
appositamente  individuate,  comportano la sanzione amministrativa da
euro 200,00 a euro 2.000,00.
    6. Le violazioni all'Art. 5, comma 2, lettera b), della normativa
di  cui  al  comma 1, relativo al divieto di abbruciamento andante di
tutti  gli  ambienti  naturali,  comprese  le  scarpate  e le sponde,
comportano,  salvo  quanto  previsto dagli articoli 423-bis e 703 del
codice penale, le sanzioni amministrative previste dall'Art. 13 della
legge  regionale  9  giugno 1994, n. 16 (Interventi per la protezione
dei boschi dagli incendi).
    7. Le violazioni all'Art. 5, comma 3, lettera a), della normativa
di  cui  al  comma 1, relativo al pascolo del bestiame, comportano la
sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 1.000,00.
    8. Le violazioni all'Art. 5, comma 4, lettera a), della normativa
di  cui  al  comma 1,  relativo  al  divieto di abbandono dei rifiuti
comportano,  fatta  salva  la  parte  quarta,  titolo  VI, capo I del
decreto   legislativo  3 aprile  2006,  n.  152  (Norme.  in  materia
ambientale),  la sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 500,00.
La   sanzione   e'  raddoppiata  qualora  il  trasgressore,  invitato
dall'agente verbalizzante, non provveda alla rimozione dei rifiuti.
    9. Le violazioni all'Art. 5, comma 5, lettera a), della normativa
di  cui  al  comma 1,  che  prevede  che l'installazione di qualsiasi
elemento  o  struttura di tipo pubblicitario debba essere soggetta al
parere favorevole del soggetto gestore del SIC, comportano, salvo che
il  fatto  non  costituisca reato, la sanzione amministrativa da euro
100,00 a euro 1.000,00.
    10.  Le  violazioni  all'Art.  5,  comma  6,  lettera  a),  della
normativa  di  cui  al  comma 1,  relativo  alle visite per comitive,
comportano  a carico degli accompagnatori, la sanzione amministrativa
da euro 50,00 a euro 500,00.
    11.  Le  violazioni  all'Art.  5,  comma  7,  lettera  a),  della
normativa  di  cui  al comma 1, relativo al divieto di introdurre, da
parte  di  privati  sull'intero territorio del SIC, armi, esplosivi e
qualsiasi  mezzo  distruttivo  o di cattura, comportano, salvo che il
fatto  non  costituisca  reato,  la  sanzione  amministrativa da euro
200,00 ad euro 2.000,00 ed il sequestro dell'arma.
    12.   Le  violazioni  all'Art.  6,  comma 1,  lettera  b),  della
normativa  di  cui  al comma 1, relativo al divieto d'introduzione di
specie vegetali cilloctone, comportano, la sanzione amministrativa da
euro 200,00 a euro 2.000,00.
    13.   Le  violazioni  all'Art.  6,  comma 1,  lettera  c),  della
normativa di cui al comma 1, relativo al divieto di danneggiamento di
qualsiasi  specie  della flora, comportano la sanzione amministrativa
da euro 100,00 a euro 1.000,00.
    14.   Le  violazioni  all'Art.  7,  comma 1,  lettera  a),  della
normativa  di  cui  al  comma 1,  relativo  al  divieto  di cattura e
raccolta di specie della fauna selvatica non omeoterma, comportano la
sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 500,00.
    15.   Le  violazioni  all'Art.  7,  comma 1,  lettera  b),  della
normativa  di cui al comma 1, relativo al divieto di danneggiamento e
di  uccisione  di  specie  della  fauna  selvatica non omeoterma e il
danneggia- mento delle uova, comportano la sanzione amministrativa da
euro 100,00 a euro 1.000,00.
    16.   Le  violazioni  all'Art.  7,  comma 1,  lettera  e),  della
normativa  di  cui al comma 1, relativo al divieto di introduzione di
specie  autoctone  della fauna selvatica non omeoterma, comportano la
sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 2.000,00.
    17.   Le  violazioni  all'Art.  7,  comma 2,  lettera  a),  della
normativa  di  cui al comma 1, relativo a divieto di pesca nella zona
A,  comportano le sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato e
della Regione.
    18.   Le  violazioni  all'Art.  7,  comma 3,  lettera  a),  della
normativa  di  cui  al.  comma 1,  relativo  al divieto di esercitare
l'attivita'  venatoria  nelle  zone  A  e  B,  comportano le sanzioni
previste dalle vigenti leggi dello Stato e della Regione.
    19.   Le  violazioni  all'Art.  7,  comma 3,  lettera  d),  della
normativa  di  cui  al comma 1, relativo al divieto d'introduzione di
specie  autoctone  della  fauna  selvatica  omeoterma,  comportano la
sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 2.000,00.
    20.  Le  violazioni all'Art. 8 della normativa di cui al comma 1,
relativo  alle  norme  di  gestione forestale, comportano le sanzioni
previste  dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale (PMPF)
vigenti per il territorio della provincia di Vercelli.
    21.  Le violazioni all'Art. 14 della normativa di cui al comma 1,
relativo  al  divieto  di  danneggiamento  di  beni di proprieta' del
soggetto  gestore  del  SIC,  comportano,  salvo  che  il  fatto  non
costituisca  reato, la sanzione amministrativa da euro 200,00 ad euro
2.000,00.
    22.   L'accertamento   delle  violazioni  previste  dal  presente
articolo e'  affidato  ai  soggetti  individuati  dall'Art.  16 della
normativa di cui al comma 1.