(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 31 del 3 agosto 2006) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. S a n z i o n i 1. Le violazioni alla normativa contenuta nel Piano naturalistico del Sito di importanza comunitaria (SIC) Palude di San Genuario, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 81-24225 del 18 luglio 2006, ai sensi dell'Art. 8 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 (Norme relative alla gestione del patrimonio forestale), modificato dall'Art. 1 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 7, sono punite con le sanzioni di cui al presente articolo. 2. Le violazioni all'Art. 5, comma 1, lettera b), della normativa di cui al comma 1, relativo al divieto di accesso al territorio del SIC, comportano la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 1.000,00. 3. Le violazioni all'Art. 5, comma 1, lettera g), della normativa di cui al comma 1, relativo al divieto di compiere percorsi fuori strada con mezzi motorizzati, comportano la sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 2.000,00 e, nei casi di maggiore gravita', il sequestro del mezzo. 4. Le violazioni all'Art. 5, comma 1, lettera h), della normativa di cui al comma 1, relativo al divieto di parcheggio nei prati, nelle aree boschive, nei terreni agricoli e nelle altre aree individuate dal soggetto gestore del SIC, comportano la sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 500,00 e, nei casi di maggiore gravita', il sequestro del mezzo. 5. Le violazioni all'Art. 5, comma 2, lettera a), della normativa di cui al comma 1, relativo all'accensione di fuochi nelle aree appositamente individuate, comportano la sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 2.000,00. 6. Le violazioni all'Art. 5, comma 2, lettera b), della normativa di cui al comma 1, relativo al divieto di abbruciamento andante di tutti gli ambienti naturali, comprese le scarpate e le sponde, comportano, salvo quanto previsto dagli articoli 423-bis e 703 del codice penale, le sanzioni amministrative previste dall'Art. 13 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 16 (Interventi per la protezione dei boschi dagli incendi). 7. Le violazioni all'Art. 5, comma 3, lettera a), della normativa di cui al comma 1, relativo al pascolo del bestiame, comportano la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 1.000,00. 8. Le violazioni all'Art. 5, comma 4, lettera a), della normativa di cui al comma 1, relativo al divieto di abbandono dei rifiuti comportano, fatta salva la parte quarta, titolo VI, capo I del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme. in materia ambientale), la sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 500,00. La sanzione e' raddoppiata qualora il trasgressore, invitato dall'agente verbalizzante, non provveda alla rimozione dei rifiuti. 9. Le violazioni all'Art. 5, comma 5, lettera a), della normativa di cui al comma 1, che prevede che l'installazione di qualsiasi elemento o struttura di tipo pubblicitario debba essere soggetta al parere favorevole del soggetto gestore del SIC, comportano, salvo che il fatto non costituisca reato, la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 1.000,00. 10. Le violazioni all'Art. 5, comma 6, lettera a), della normativa di cui al comma 1, relativo alle visite per comitive, comportano a carico degli accompagnatori, la sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 500,00. 11. Le violazioni all'Art. 5, comma 7, lettera a), della normativa di cui al comma 1, relativo al divieto di introdurre, da parte di privati sull'intero territorio del SIC, armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, comportano, salvo che il fatto non costituisca reato, la sanzione amministrativa da euro 200,00 ad euro 2.000,00 ed il sequestro dell'arma. 12. Le violazioni all'Art. 6, comma 1, lettera b), della normativa di cui al comma 1, relativo al divieto d'introduzione di specie vegetali cilloctone, comportano, la sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 2.000,00. 13. Le violazioni all'Art. 6, comma 1, lettera c), della normativa di cui al comma 1, relativo al divieto di danneggiamento di qualsiasi specie della flora, comportano la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 1.000,00. 14. Le violazioni all'Art. 7, comma 1, lettera a), della normativa di cui al comma 1, relativo al divieto di cattura e raccolta di specie della fauna selvatica non omeoterma, comportano la sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 500,00. 15. Le violazioni all'Art. 7, comma 1, lettera b), della normativa di cui al comma 1, relativo al divieto di danneggiamento e di uccisione di specie della fauna selvatica non omeoterma e il danneggia- mento delle uova, comportano la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 1.000,00. 16. Le violazioni all'Art. 7, comma 1, lettera e), della normativa di cui al comma 1, relativo al divieto di introduzione di specie autoctone della fauna selvatica non omeoterma, comportano la sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 2.000,00. 17. Le violazioni all'Art. 7, comma 2, lettera a), della normativa di cui al comma 1, relativo a divieto di pesca nella zona A, comportano le sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato e della Regione. 18. Le violazioni all'Art. 7, comma 3, lettera a), della normativa di cui al. comma 1, relativo al divieto di esercitare l'attivita' venatoria nelle zone A e B, comportano le sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato e della Regione. 19. Le violazioni all'Art. 7, comma 3, lettera d), della normativa di cui al comma 1, relativo al divieto d'introduzione di specie autoctone della fauna selvatica omeoterma, comportano la sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 2.000,00. 20. Le violazioni all'Art. 8 della normativa di cui al comma 1, relativo alle norme di gestione forestale, comportano le sanzioni previste dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale (PMPF) vigenti per il territorio della provincia di Vercelli. 21. Le violazioni all'Art. 14 della normativa di cui al comma 1, relativo al divieto di danneggiamento di beni di proprieta' del soggetto gestore del SIC, comportano, salvo che il fatto non costituisca reato, la sanzione amministrativa da euro 200,00 ad euro 2.000,00. 22. L'accertamento delle violazioni previste dal presente articolo e' affidato ai soggetti individuati dall'Art. 16 della normativa di cui al comma 1.