Art. 2. Misure di ripristino 1. Le violazioni alle disposizioni della presente legge comportano, laddove possibile, il ripristino, a cura ed in danno del responsabile, della situazione pregressa in conformita' alle disposizioni formulate in apposito provvedimento del soggetto gestore del SIC. 2. Con il provvedimento di cui al comma 1, possono inoltre essere disposte misure di compensazione, atte a garantire la ricostituzione di situazioni altrimenti non recuperabili con gli interventi di ripristino. 3. E' comunque fatta salva la possibilita', da parte del soggetto gestore del SIC, di ordinare il risarcimento per equivalente. La somma e' determinata previa perizia di stima. 4. Il provvedimento di cui al comma 1 e' emanato entro sessanta giorni dalla notifica del verbale riportante l'oggetto della violazione. 5. Con l'ordine di rimessione in pristino e' assegnato al trasgressore un termine per provvedere. 6. Qualora il responsabile della violazione non proceda nei termini e con le modalita' stabilite per la realizzazione delle misure sia di ripristino sia di compensazione, il soggetto gestore del SIC provvede d'ufficio, rivalendosi delle spese sostenute a carico del responsabile, fatto salvo il maggior danno.. 7. Le somme riscosse per effetto dell'applicazione dei commi 1 e 6 sono utilizzate per finalita' di salvaguardia, interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione delle aree degradate.