Art. 2.
                        Misure di ripristino
    1.   Le   violazioni   alle  disposizioni  della  presente  legge
comportano,  laddove possibile, il ripristino, a cura ed in danno del
responsabile,   della   situazione   pregressa  in  conformita'  alle
disposizioni formulate in apposito provvedimento del soggetto gestore
del SIC.
    2. Con il provvedimento di cui al comma 1, possono inoltre essere
disposte  misure di compensazione, atte a garantire la ricostituzione
di  situazioni  altrimenti  non  recuperabili  con  gli interventi di
ripristino.
    3. E' comunque fatta salva la possibilita', da parte del soggetto
gestore  del  SIC,  di  ordinare  il risarcimento per equivalente. La
somma e' determinata previa perizia di stima.
    4.  Il  provvedimento di cui al comma 1 e' emanato entro sessanta
giorni   dalla   notifica  del  verbale  riportante  l'oggetto  della
violazione.
    5.  Con  l'ordine  di  rimessione  in  pristino  e'  assegnato al
trasgressore un termine per provvedere.
    6.  Qualora  il  responsabile  della  violazione  non proceda nei
termini  e  con  le  modalita'  stabilite  per la realizzazione delle
misure  sia  di  ripristino sia di compensazione, il soggetto gestore
del  SIC  provvede  d'ufficio,  rivalendosi  delle  spese sostenute a
carico del responsabile, fatto salvo il maggior danno..
    7.  Le somme riscosse per effetto dell'applicazione dei commi 1 e
6  sono  utilizzate  per  finalita'  di  salvaguardia,  interventi di
recupero  dei  valori  paesaggistici e di riqualificazione delle aree
degradate.