Art. 10.
        Modifica dell'Art. 18 della legge regionale n. 4/1973
    1.  L'Art.  18  della legge regionale n. 4/1973 e' sostituito dal
seguente:
    «Art.  18.  -  1. Salvo il disposto dell'Art. 17, le richieste di
referendum  devono essere depositate in ciascun anno dal 1°gennaio al
30 settembre.
    2.  Scaduto  detto termine ed entro il 31 ottobre, la commissione
di  garanzia  esamina  tutte  le  richieste presentate e decide sulla
ricevibilita' ed ammissibilita' delle stesse.
    3.  Se  la commissione riscontra irregolarita' nella procedura di
formazione  o di presentazione della richiesta e della documentazione
prescritta,  con  propria  decisione  stabilisce  un  termine  la cui
scadenza  non  puo' essere superiore ai trenta giorni dal ricevimento
della  comunicazione  per  la sanatoria, e ne da' immediato avviso al
presidente della giunta regionale nonche' comunicazione al presidente
del consiglio regionale.
    4.  Di  tale  decisione il presidente della giunta e' tenuto, con
propria  ordinanza, a dare tempestiva comunicazione ai promotori o ai
delegati della richiesta di referendum, perche' procedano a sanare le
irregolarita' riscontrate.
    5.  Entro  il  31 dicembre, l'ufficio di presidenza provvede, con
decisione  assunta  a maggioranza  dei  suoi  componenti,  sentiti  i
promotori   ed   i  delegati  delle  richieste  di  referendum,  alla
concentrazione di quelle tra esse che rivelino uniformita' o analogia
di  materia,  mantenendo  invece distinte le altre che non presentano
tali caratteri.».