Art. 10. Modifica dell'Art. 18 della legge regionale n. 4/1973 1. L'Art. 18 della legge regionale n. 4/1973 e' sostituito dal seguente: «Art. 18. - 1. Salvo il disposto dell'Art. 17, le richieste di referendum devono essere depositate in ciascun anno dal 1°gennaio al 30 settembre. 2. Scaduto detto termine ed entro il 31 ottobre, la commissione di garanzia esamina tutte le richieste presentate e decide sulla ricevibilita' ed ammissibilita' delle stesse. 3. Se la commissione riscontra irregolarita' nella procedura di formazione o di presentazione della richiesta e della documentazione prescritta, con propria decisione stabilisce un termine la cui scadenza non puo' essere superiore ai trenta giorni dal ricevimento della comunicazione per la sanatoria, e ne da' immediato avviso al presidente della giunta regionale nonche' comunicazione al presidente del consiglio regionale. 4. Di tale decisione il presidente della giunta e' tenuto, con propria ordinanza, a dare tempestiva comunicazione ai promotori o ai delegati della richiesta di referendum, perche' procedano a sanare le irregolarita' riscontrate. 5. Entro il 31 dicembre, l'ufficio di presidenza provvede, con decisione assunta a maggioranza dei suoi componenti, sentiti i promotori ed i delegati delle richieste di referendum, alla concentrazione di quelle tra esse che rivelino uniformita' o analogia di materia, mantenendo invece distinte le altre che non presentano tali caratteri.».