Art. 11. Modifica dell'Art. 19 della legge regionale n. 4/1973 1. Il comma 1 dell'Art. 19 della legge regionale n. 4/1973 e' sostituito dal seguente: «1. Tutte le decisioni sulla ricevibilita' e sull'ammissibilita' delle richieste di referendum nonche' quelle relative alla concentrazione delle richieste stesse, di cui all'Art. 18, sono comunicate, entro il 15 gennaio, dal presidente del consiglio regionale al presidente della giunta.».