Art. 11.
        Modifica dell'Art. 19 della legge regionale n. 4/1973
    1.  Il  comma 1  dell'Art.  19 della legge regionale n. 4/1973 e'
sostituito dal seguente:
    «1.  Tutte le decisioni sulla ricevibilita' e sull'ammissibilita'
delle   richieste   di   referendum   nonche'  quelle  relative  alla
concentrazione  delle  richieste  stesse,  di  cui  all'Art. 18, sono
comunicate,   entro  il  15 gennaio,  dal  presidente  del  consiglio
regionale al presidente della giunta.».