Art. 13. Modifica dell'Art. 7 della legge regionale n. 22/2004 1. Al comma 1 dell'Art. 7 della legge regionale 13 ottobre 2004, n. 22 (disciplina del referendum popolare ai sensi dell'Art. 123 della costituzione), le parole: «Commissione consultiva regionale per i procedimenti di iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali e di referendum, di cui all'Art. 4 della legge regionale 20 dicembre 1990, n. 55 (Modificazione della legge regionale n. 4/1973 in materia di iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali e di referendum)», sono sostituite dalle seguenti: «Commissione di garanzia di cui agli articoli 91 e 92 dello Statuto.».