Art. 13.
        Modifica dell'Art. 7 della legge regionale n. 22/2004
    1.  Al comma 1 dell'Art. 7 della legge regionale 13 ottobre 2004,
n.  22  (disciplina  del  referendum  popolare ai sensi dell'Art. 123
della costituzione), le parole: «Commissione consultiva regionale per
i procedimenti di iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali
e  di referendum, di cui all'Art. 4 della legge regionale 20 dicembre
1990, n. 55 (Modificazione della legge regionale n. 4/1973 in materia
di   iniziativa  legislativa  popolare  e  degli  Enti  locali  e  di
referendum)»,   sono   sostituite  dalle  seguenti:  «Commissione  di
garanzia di cui agli articoli 91 e 92 dello Statuto.».