Art. 14. Modifica dell'Art. 9 della legge regionale 22/2004 1. Al comma 1 dell'Art. 9, della legge regionale n. 22/2004, le parole: «sentita, ai sensi dell'Art. 5 della legge regionale n. 55/1990, la commissione consultiva regionale per i procedimenti di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali e di referendum» sono sostituite dalle seguenti: «sentita la commissione di garanzia».