Art. 14.
         Modifica dell'Art. 9 della legge regionale 22/2004
    1.  Al  comma 1 dell'Art. 9, della legge regionale n. 22/2004, le
parole:  «sentita,  ai  sensi  dell'Art.  5  della legge regionale n.
55/1990,  la  commissione  consultiva regionale per i procedimenti di
iniziativa  legislativa popolare e degli enti locali e di referendum»
sono sostituite dalle seguenti: «sentita la commissione di garanzia».