Art. 15. Modifiche della legge regionale n. 55/1990 1. Il Titolo II della legge regionale n. 55/1990, fatto salvo il disposto dell'Art. 5, comma 2, e' abrogato. 2. All'Art. 5, comma 2, della legge regionale n. 55/1990, dopo le parole: «Commissione» sono aggiunte, le parole: «di garanzia di cui agli articoli 91 e 92 dello statuto.».