Art. 15.
             Modifiche della legge regionale n. 55/1990
    1.  Il Titolo II della legge regionale n. 55/1990, fatto salvo il
disposto dell'Art. 5, comma 2, e' abrogato.
    2. All'Art. 5, comma 2, della legge regionale n. 55/1990, dopo le
parole:  «Commissione»  sono aggiunte, le parole: «di garanzia di cui
agli articoli 91 e 92 dello statuto.».