Art. 16.
                  Disposizioni transitorie e finali
    1.  La  commissione  consultiva  regionale  per i procedimenti di
iniziativa  legislativa  popolare e degli enti locali e di referendum
di  cui  alla legge regionale n. 55/1990 esercita le proprie funzioni
sino all'insediamento della commissione di garanzia. Da tale data, la
commissione consultiva e' soppressa.
    2. Le disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
del  presente  titolo  II  si  applicano  a  decorrere  dalla data di
insediamento della commissione di garanzia.