Art. 16. Disposizioni transitorie e finali 1. La commissione consultiva regionale per i procedimenti di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali e di referendum di cui alla legge regionale n. 55/1990 esercita le proprie funzioni sino all'insediamento della commissione di garanzia. Da tale data, la commissione consultiva e' soppressa. 2. Le disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 del presente titolo II si applicano a decorrere dalla data di insediamento della commissione di garanzia.