Art. 17.
                          Norma finanziaria
    1. Per l'attuazione della presente legge, la spesa per il biennio
2006-2007 ammonta a euro 95.000,00.
    2.   Per  le  spese  di  istituzione  e  di  funzionamento  della
commissione  di  garanzia,  stimate in euro 30.000,00 per l'esercizio
2006,  in  termini  di  competenza  e  di  cassa,  da  ricomprendersi
nell'unita' previsionale di base (UPB) 09001 (bilanci e finanze spese
del  consiglio  regionale - titolo I - spese correnti) dello stato di
previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno 2006, si
fa  fronte  -  con le dotazioni finanziarie dell'UPB 09011 (bilanci e
finanze  bilanci  -  titolo  I  -  spese  correnti)  del  bilancio di
previsione per l'anno finanziario 2006.
    3.  Per l'anno finanziario 2007, agli oneri pari a euro 65.000,00
in  termini  di  competenza,  stanziati  nell'UPB  09001 del bilancio
pluriennale  2006-2008  si  fa  fronte  con  le  risorse  finanziarie
individuate  secondo  le  modalita'  previste dall'Art. 8 della legge
regionale  11 aprile  2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione
Piemonte)  e  dall'Art.  30  della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2
(legge finanziaria per l'anno 2003).
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Piemonte.
      Torino, 26 luglio 2006
            p. la Presidente, il Vicepresidente: Peveraro
    (Omissis).