Art. 17. Norma finanziaria 1. Per l'attuazione della presente legge, la spesa per il biennio 2006-2007 ammonta a euro 95.000,00. 2. Per le spese di istituzione e di funzionamento della commissione di garanzia, stimate in euro 30.000,00 per l'esercizio 2006, in termini di competenza e di cassa, da ricomprendersi nell'unita' previsionale di base (UPB) 09001 (bilanci e finanze spese del consiglio regionale - titolo I - spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno 2006, si fa fronte - con le dotazioni finanziarie dell'UPB 09011 (bilanci e finanze bilanci - titolo I - spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006. 3. Per l'anno finanziario 2007, agli oneri pari a euro 65.000,00 in termini di competenza, stanziati nell'UPB 09001 del bilancio pluriennale 2006-2008 si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalita' previste dall'Art. 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'Art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (legge finanziaria per l'anno 2003). La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Torino, 26 luglio 2006 p. la Presidente, il Vicepresidente: Peveraro (Omissis).