Art. 2.
                            Attribuzioni
    1.  Su  richiesta  del  presidente  della  giunta regionale o del
presidente  del  consiglio  regionale  o  di un terzo dei consiglieri
regionali  oppure  del consiglio delle autonomie locali nelle materie
di  sua  competenza, la commissione esprime parere ai sensi dell'Art.
92 dello Statuto:
      a) sull'interpretazione   dello   Statuto   nei   conflitti  di
attribuzione tra gli organi della Regione e tra la Regione e gli enti
locali;
      b) sul carattere invasivo e lesivo delle attribuzioni regionali
da parte di leggi o atti aventi forza di legge dello Stato;
      c) sulla  coerenza  statutaria  delle proposte e dei disegni di
legge,  dei  progetti  di regolamento del consiglio regionale, di cui
all'Art. 27 dello statuto;
      d) sulla  coerenza statutaria dei progetti di regolamento della
giunta regionale, di cui agli articoli 27 e 56 dello Statuto
    2.  Le  commissioni  consiliari  possono  richiedere  pareri alla
commissione, avanzando motivata richiesta al presidente del consiglio
regionale che la inoltra alla stessa.