Art. 2. Attribuzioni 1. Su richiesta del presidente della giunta regionale o del presidente del consiglio regionale o di un terzo dei consiglieri regionali oppure del consiglio delle autonomie locali nelle materie di sua competenza, la commissione esprime parere ai sensi dell'Art. 92 dello Statuto: a) sull'interpretazione dello Statuto nei conflitti di attribuzione tra gli organi della Regione e tra la Regione e gli enti locali; b) sul carattere invasivo e lesivo delle attribuzioni regionali da parte di leggi o atti aventi forza di legge dello Stato; c) sulla coerenza statutaria delle proposte e dei disegni di legge, dei progetti di regolamento del consiglio regionale, di cui all'Art. 27 dello statuto; d) sulla coerenza statutaria dei progetti di regolamento della giunta regionale, di cui agli articoli 27 e 56 dello Statuto 2. Le commissioni consiliari possono richiedere pareri alla commissione, avanzando motivata richiesta al presidente del consiglio regionale che la inoltra alla stessa.