Art. 3.
                        Composizione e durata
    1.  La  commissione  e'  composta  da  sette  membri  eletti  dal
consiglio  regionale  a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti
sulla  base  di candidature presentate ai sensi della legge regionale
23 marzo  1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi
pubblici  di  competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i
soggetti nominati) e successive modificazioni:
      a) un   magistrato   a  riposo  delle  giurisdizioni  ordinaria
amministrativa e contabile;
      b) due professori universitari di ruolo in materie giuridiche;
      c) due avvocati con almeno quindici anni di esercizio;
      d) due ex consiglieri regionali.
    2.  La  commissione,  a maggioranza assoluta dei suoi componenti,
elegge  al  proprio  interno  il  Presidente.  Il Presidente resta in
carica  tre  anni ed e' rieleggibile una sola volta, nel rispetto dei
termini di cui al comma 3.
    3.  I  componenti  della commissione sono nominati per sei anni e
non  sono  rieleggibili.  Se  un  componente  della commissione cessa
dall'incarico  prima  della  scadenza  del mandato, il suo successore
resta in carica sei anni.