Art. 3. Composizione e durata 1. La commissione e' composta da sette membri eletti dal consiglio regionale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti sulla base di candidature presentate ai sensi della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati) e successive modificazioni: a) un magistrato a riposo delle giurisdizioni ordinaria amministrativa e contabile; b) due professori universitari di ruolo in materie giuridiche; c) due avvocati con almeno quindici anni di esercizio; d) due ex consiglieri regionali. 2. La commissione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, elegge al proprio interno il Presidente. Il Presidente resta in carica tre anni ed e' rieleggibile una sola volta, nel rispetto dei termini di cui al comma 3. 3. I componenti della commissione sono nominati per sei anni e non sono rieleggibili. Se un componente della commissione cessa dall'incarico prima della scadenza del mandato, il suo successore resta in carica sei anni.