Art. 4.
                   Incompatibilita' e prerogative
    1. L'ufficio di componente della commissione e' incompatibile con
l'espletamento di qualunque attivita' professionale, imprenditoriale,
commerciale  o di pubblica funzione che possa costituire conflitto di
interessi con in Regione.
    2.  I  componenti della commissione, nello svolgimento delle loro
funzioni, hanno libero accesso agli uffici e agli atti della Regione,
purche' tale accesso sia connesso allo svolgimento del loro incarico.
    3.  L'ufficio  di Presidenza del consiglio regionale definisce le
ulteriori   modalita'   di   funzionamento   e  organizzazione  della
commissione.