Art. 4. Incompatibilita' e prerogative 1. L'ufficio di componente della commissione e' incompatibile con l'espletamento di qualunque attivita' professionale, imprenditoriale, commerciale o di pubblica funzione che possa costituire conflitto di interessi con in Regione. 2. I componenti della commissione, nello svolgimento delle loro funzioni, hanno libero accesso agli uffici e agli atti della Regione, purche' tale accesso sia connesso allo svolgimento del loro incarico. 3. L'ufficio di Presidenza del consiglio regionale definisce le ulteriori modalita' di funzionamento e organizzazione della commissione.