Art. 5. Trattamento economico 1. Ai componenti della commissione e' corrisposto un gettone di presenza, pari al doppio di quello percepito dai consiglieri regionali in carica, ed un rimborso spese ai sensi dell'Art. 2 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (determinazione delle indennita' spettanti ai membri del consiglio, e della giunta regionali) e successive modificazioni, per ogni giornata di presenza ai lavori della stessa.