Art. 5.
                        Trattamento economico
    1.  Ai  componenti della commissione e' corrisposto un gettone di
presenza,   pari  al  doppio  di  quello  percepito  dai  consiglieri
regionali  in carica, ed un rimborso spese ai sensi dell'Art. 2 della
legge   regionale   13 ottobre  1972,  n.  10  (determinazione  delle
indennita'   spettanti  ai  membri  del  consiglio,  e  della  giunta
regionali)  e successive modificazioni, per ogni giornata di presenza
ai lavori della stessa.